Cassazione Civile, Ordinanza n. 28121/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002-2006 e della successiva cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione aveva disconosciuto crediti d’imposta per investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 L. 388/2000, ritenendo inesistenti le fatturazioni su cui il beneficio era stato fruito. La società sosteneva, nei gradi di merito e poi in cassazione, che: i beni acquistati erano in parte immateriali (software, licenze d’uso, brevetti), quindi non suscettibili di "rinvenimento" fisico; in ogni caso, il recupero del credito avrebbe dovuto seguire la disciplina delle nuove iniziative economiche; l’avviso era carente di motivazione, anche per mancata replica alle controdeduzioni e per motivazione per relationem non correttamente utilizzata; inoltre la CTR avrebbe erroneamente invertito l’onere della prova, pretendendo dal contribuente la dimostrazione dell’insussistenza degli elementi indiziari posti a base dell’accertamento. Con il primo motivo si deduceva ultrapetizione per avere la CTR fondato la decisione sull’effettivo pagamento dei beni; con il secondo e il terzo si contestava l’accertata inesistenza delle operazioni e l’omesso esame della natura immateriale dei beni; con il quarto, quinto e sesto la violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo; con il settimo la violazione dell’art. 2697 c.c. per l’onere probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, secondo e settimo motivo, dichiarato inammissibili il quarto, il quinto e il sesto motivo, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente fondato il diniego del credito d’imposta sull’accertata inesistenza delle operazioni di acquisto, desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tra cui il mancato rinvenimento dei beni e l’assenza di una struttura adeguata del fornitore. Ha inoltre affermato che, una volta assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione, incombe sul contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni o il diritto all’agevolazione. I motivi sulla motivazione degli atti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, anche per mancata trascrizione o localizzazione degli atti impugnati. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con conferma della sentenza di merito favorevole all’Ufficio; non sono state liquidate spese per mancata difesa scritta dell’Erario.
Norme richiamate
art. 8 L. 23 dicembre 2000, n. 388
Il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate richiede la prova dell’effettività degli investimenti e della loro riferibilità a operazioni realmente esistite; la decisione sottolinea che il beneficio non spetta se le operazioni fatturate risultano inesistenti.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Il motivo di ricorso che censurava l’inammissibilità della doglianza di merito è stato ritenuto inammissibile per erronea deduzione del vizio e difetto di specificità.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Gli atti impositivi devono essere motivati; tuttavia il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo la parte trascritto o localizzato gli avvisi di accertamento.
art. 3 L. n. 241 del 1990
La censura relativa alla motivazione degli atti è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità e mancata produzione del contenuto degli atti impugnati.
art. 7 L. n. 212 del 2000
La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla motivazione degli avvisi per difetto di specificità, rilevando inoltre che la CTR aveva fatto riferimento anche alle cartelle di pagamento.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
La parte ricorrente lo ha richiamato per contestare la motivazione degli avvisi; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.
art. 2697 c.c.
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che l’operazione non è mai stata posta in essere; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni o del diritto all’agevolazione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È idoneo a fondare l’accertamento anche un quadro indiziario grave, preciso e concordante che consenta di ritenere fittizie le operazioni fatturate.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA, gli elementi indiziari possono essere sufficienti a dimostrare l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione o all’agevolazione.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte richiama i diversi vizi deducibili in cassazione; alcune censure sono state dichiarate inammissibili per erronea sussunzione del vizio e per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica trascrizione, allegazione o localizzazione degli atti e documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, perché la CTR si è limitata a richiamare un principio giurisprudenziale senza porlo a base autonoma della decisione.
Massime di principio
- In tema di crediti d’imposta o agevolazioni fiscali, quando l’Amministrazione contesta operazioni fatturate come oggettivamente inesistenti, è sufficiente che provi l’inesistenza con elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; non occorre la prova della mala fede del contribuente.
- Una volta che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio sull’inesistenza dell’operazione, il contribuente deve provare l’effettività degli acquisti o, comunque, la spettanza dell’agevolazione; la mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non basta.
- Il mancato rinvenimento dei beni acquistati può costituire un valido indice dell’inesistenza dell’operazione, specialmente se corroborato da ulteriori elementi, come l’assenza di una struttura organizzativa idonea del fornitore.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che investono motivazione, atti impositivi o documenti devono rispettare il principio di specificità: occorre trascrivere o almeno localizzare gli atti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
- La doglianza di ultrapetizione è infondata quando la motivazione del giudice richiama un principio giurisprudenziale non decisivo, ma la ratio decidendi si fonda su una diversa autonoma base argomentativa.
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