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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9045/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP (9/9/2022) per i reati di tentato omicidio, violazione della legge sulle armi, estorsione e lesioni, tutti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., relativi a fatti del 26/6/2021. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge circa l'attribuzione della responsabilità (contestando l'affidabilità del riconoscimento fotografico, sostenendo suggestione investigativa e richiamando la revoca della cautela per altri due indagati); (2) vizio di motivazione e violazione dell'art.125 c.p.p. in relazione alla configurazione del tentato omicidio, deducendo l'insussistenza dell'animus necandi e la limitata gravità delle lesioni; (3) vizio di motivazione e violazione di legge circa la qualificazione del fatto come estorsione, deducendo che le minacce erano rivolte a un addetto alla sicurezza (non titolare) e dunque non potevano influire sulla volontà dei titolari del locale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo inammissibili in parte e infondati in parte i motivi proposti. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi: il riconoscimento fotografico era valido e confermato da riscontri (descrizione dell'abbigliamento concorde e filmato ripreso nel locale), i riscontri tecnico-scientifici (bossolo e cartucce recuperati) sostenevano la dinamica degli spari, e la direzione dei colpi e il tentativo di sparare al volto (interrotto da inceppamento dell'arma) giustificavano la configurazione del tentato omicidio. Quanto all'estorsione, la Corte ha confermato che la condotta era idonea a influire sulla volontà dei titolari tramite la pressione esercitata sull'addetto alla sicurezza cui era stato affidato il compito di esigere i pagamenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono stati disposti adempimenti ex art.94 disp. att. c.p.p. per la mancata esecuzione della misura.

Norme richiamate

  • art.309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso al giudice per le indagini preliminari o al riesame contro le misure cautelari: qui la richiesta di riesame è stata proposta ai sensi di tale disposizione

  • art.416-bis cod. pen. (aggravante di cui al comma 1)

    Rilevata l'aggravante di carattere mafioso o similare: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui le modalità e il metodo dell'azione presentavano profili riconducibili alla fattispecie aggravata

  • artt. 2 e 7 legge 895/1967

    Norme sulla disciplina delle armi: utilizzate per codificare le ipotesi di detenzione/uso di arma senza autorizzazione e i relativi profili di illecito, riscontrati da bossolo e cartucce

  • art.629 cod. pen.

    Articolo che prevede il reato di estorsione: applicato nella qualificazione giuridica del capo contestato ritenendo che le minacce e le violenze fossero idonee a coartare la volontà dei titolari tramite l'addetto alla sicurezza

  • art.56 cod. pen.

    Disposizione sul tentativo: richiamata nel quadro normativo per valutare la configurabilità del tentato omicidio quando l'azione non si è compiuta per cause indipendenti dalla volontà dell'agente

  • art.575 cod. pen.

    Norma sul delitto di omicidio, collegata per riferimento al tentativo dell'omicidio (art.56) e all'accertamento dell'animus necandi

  • art.125 cod. proc. pen.

    Prevede i criteri di qualificazione giuridica del fatto: richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del fatto come tentato omicidio, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito

  • art.213 cod. proc. pen.

    Norma sulla ricognizione personale: la Corte ha ricordato che la ricognizione fotografica è assimilabile a una dichiarazione e il suo valore probatorio dipende dal contenuto e dai riscontri, non dalle formalità

  • art.192, comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplina il diverso livello di valutazione delle prove nel giudizio di merito rispetto al giudizio cautelare: la Corte ha richiamato che in sede cautelare è sufficiente un giudizio di "qualificata probabilità"

  • art.606 cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità e motivi di cassazione: i motivi proposti erano in parte inammissibili perché tendevano a rinnovare una diversa valutazione degli elementi di fatto già non manifestamente illogica

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione in cassazione degli atti e motivi: richiamato per delimitare l'oggetto del controllo di legittimità

  • art.23 d.l. n.137 del 2020

    Prevede la possibilità di requisitoria scritta del Pubblico ministero nelle ipotesi indicate: nel procedimento il Pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione: applicata per condannare il ricorrente alle spese

  • art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione relativa agli adempimenti in caso di mancata esecuzione di misure cautelari: non attivata in considerazione della mancata esecuzione della misura (latitanza)

Massime di principio

  • In sede cautelare (misure personali) la prova richiesta è una "qualificata probabilità" e non gli stessi criteri del giudizio di merito: il giudice può legittimamente fondare la misura su indizi concatenati anche se la prova non è definitiva
  • La ricognizione fotografica ha valore probatorio che dipende dall'attendibilità della dichiarazione del testimone/vittima e dai riscontri oggettivi: criticità formali nella fase investigativa non invalidano automaticamente il riconoscimento se vi sono elementi confermativi (descrizione dell'abbigliamento, filmati, riscontri tecnici)
  • L'animus necandi nel tentato omicidio può essere desunto da elementi indiretti e concreti (tipo di arma, direzione dei colpi, reiterazione del tentativo): non è determinante l'esito lesivo o la sopravvivenza della vittima per escludere la volontà omicida
  • La fattispecie di estorsione può configurarsi anche quando la violenza o la minaccia è rivolta a una persona diversa da chi deve compiere l'atto (es. un addetto alla sicurezza) purché la condotta sia idonea a influire sulla volontà del soggetto titolare del bene/servizio
  • In sede di cassazione il controllo si limita alla verifica della legittimità e della congruenza della motivazione: non è ammissibile un semplice invito a riconsiderare il peso delle prove già valutate in modo non manifestamente illogico dal giudice di merito
  • La presenza di riscontri tecnici (bossolo, cartucce, filmati) aumenta la solidità del quadro indiziario e può integrare lacune o criticità di singole fonti dichiarative

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