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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04705/2025 del 22/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società agricola, trasformata da società semplice in società a responsabilità limitata il 28 agosto 2008, la legittimità dell’opzione per la tassazione catastale dei redditi ex art. 32 TUIR, esercitata ai sensi dell’art. 1, comma 1093, L. 296/2006. Secondo l’Ufficio, l’opzione non sarebbe stata validamente esercitabile con riferimento al periodo 1 settembre-31 dicembre 2008, perché il periodo d’imposta della società coincideva con l’anno solare e dunque la scelta avrebbe dovuto riferirsi all’intero esercizio annuale. La società aveva invece sostenuto, e la CTR aveva accolto tale tesi, che il primo periodo d’imposta utile fosse quello successivo alla trasformazione, comprensivo dell’arco temporale decorrente dall’inizio dell’attività sociale sino al 31 dicembre 2008. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con un primo motivo, violazione delle norme che disciplinano l’opzione e il periodo d’imposta (art. 1, commi 1093 e 1095, L. 296/2006; D.M. 213/2007; artt. 7 e 76 TUIR), sostenendo che il periodo 1 settembre-31 dicembre 2008 non potesse essere considerato autonomo periodo d’imposta ai fini dell’opzione. Con un secondo motivo, in via subordinata, lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè la clausola statutaria che prevedeva la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre, incompatibile a suo dire con l’opzione riferita a un periodo dal 1 settembre.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ricostruito la disciplina dell’opzione per il regime catastale delle società agricole e ha affermato che, per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.M. 213/2007, l’opzione può essere esercitata secondo le modalità del D.P.R. 442/1997, quindi anche mediante comportamenti concludenti o nella prima dichiarazione utile. Nel caso concreto, poiché la società era divenuta società agricola a responsabilità limitata il 28 agosto 2008 e il suo esercizio coincideva con l’anno solare, il periodo da tale data al 31 dicembre 2008 costituiva il primo periodo d’imposta rilevante e la scelta era validamente esercitabile per quell’arco temporale, anche se inferiore all’anno. La Corte ha inoltre escluso che la circolare amministrativa citata dall’Ufficio potesse vincolare il giudice. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la circostanza relativa allo statuto non era comunque decisiva e non integrava un fatto decisivo omesso nei sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato pertanto respinto; le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione; non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Agenzia per il regime speciale applicabile.

Norme richiamate

  • art. 32 D.P.R. n. 917 del 1986

    costituisce il regime di imposizione su base catastale cui le società agricole possono optare in presenza dei requisiti di legge.

  • art. 1, comma 1093, L. n. 296 del 2006

    attribuisce a società di persone, s.r.l. e cooperative agricole la facoltà di optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 TUIR.

  • art. 1, comma 1095, L. n. 296 del 2006

    demanda a decreto ministeriale la disciplina delle modalità applicative dell’opzione.

  • D.M. 27 settembre 2007, n. 213

    regola le modalità di esercizio dell’opzione e, tramite rinvio al D.P.R. 442/1997, consente l’esercizio secondo le regole generali sulle opzioni fiscali.

  • art. 2 D.M. 27 settembre 2007, n. 213

    rinvia, in quanto compatibili, al D.P.R. 442/1997 per le modalità di esercizio dell’opzione.

  • art. 6 D.M. 27 settembre 2007, n. 213

    consente, ricorrendo i requisiti sostanziali e formali previsti, l’esercizio dell’opzione già dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 1 D.P.R. n. 442 del 1997

    l’opzione o revoca si desumono da comportamenti concludenti; la validità richiede attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività, e le due alternative sono tra loro disgiuntive.

  • art. 2 D.P.R. n. 442 del 1997

    l’opzione va comunicata nella prima dichiarazione annuale successiva alla scelta, restando valida anche in caso di omessa o tardiva comunicazione.

  • art. 76, comma 2, TUIR

    il periodo d’imposta coincide con l’esercizio o periodo di gestione determinato dalla legge o dall’atto costitutivo; se non determinato, coincide con l’anno solare.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è il parametro del vizio motivazionale dedotto in via subordinata; la Corte richiama il concetto di fatto decisivo omesso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha costituito la base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nel caso dell’Agenzia fiscale, per il regime speciale richiamato.

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012

    consente il rinvio alla disciplina speciale del contributo unificato per l’Agenzia fiscale.

  • art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002

    prevede la prenotazione a debito del contributo unificato per l’Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • In tema di opzione per il regime catastale delle società agricole, il rinvio al D.P.R. 442/1997 implica che la scelta possa essere validamente esercitata secondo le ordinarie modalità previste per le opzioni fiscali, anche mediante comportamenti concludenti o nella prima dichiarazione utile, purché ciò avvenga sin dall’inizio dell’anno o dell’attività, secondo il caso concreto.
  • Quando il contribuente inizia l’attività in corso d’anno, il primo periodo d’imposta rilevante ai fini dell’opzione può coincidere con il segmento temporale decorrente dall’inizio dell’attività fino alla chiusura dell’esercizio, anche se inferiore a dodici mesi.
  • Le circolari amministrative non vincolano il giudice tributario, che deve ricostruire autonomamente il significato delle disposizioni applicabili.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto storico decisivo e controverso; non è configurabile quando la circostanza prospettata non sia decisiva rispetto alla soluzione della causa.
  • Se una questione giuridica è nuova e non ancora chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, ciò può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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