Cassazione Penale, Sentenza n. 9184/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, nell'ambito del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., ha escluso l'autorizzazione al detenuto di acquistare e detenere nella camera di pernottamento compact disk musicali e lettori digitali («CD del genere della musica neomelodica»). Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 27 Cost., artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen.), sostenendo che il divieto sarebbe infondato, avrebbe disatteso la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul valore dei "piccoli gesti di normalità" e che la motivazione era apodittica non tenendo conto dell'ispirazione tradizionale della musica neomelodica e limitando l'autodeterminazione nel percorso rieducativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi consolidati secondo cui, in regime 41-bis, l'Amministrazione penitenziaria ha un potere discrezionale di proibire l'acquisto e l'uso di CD e relativi supporti quando ciò sia funzionale a esigenze di sicurezza (evitare comunicazioni illecite, manipolazione dei supporti per introdurre contenuti illeciti) e quando il contenuto musicale sia incompatibile con il trattamento risocializzante (esaltazione di violenza o adesione a stili di vita criminali). La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha fornito elementi specifici per dimostrare che i CD di suo interesse fossero privi dei messaggi ritenuti negativi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Costituzione, art. 27
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio rieducativo della pena; la Corte bilancia tale principio con le esigenze di sicurezza dettate dal regime 41-bis, ritenendo legittime limitazioni quando funzionali al controllo e alla prevenzione di contatti illeciti.
Ordinamento penitenziario, art. 1
Riferimento generale al trattamento penitenziario e alla finalità rieducativa; la Corte sottolinea che l'interesse trattamentale del detenuto deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza in contesti 41-bis.
Ordinamento penitenziario, art. 35-bis
Citato dal ricorrente tra le norme rilevanti per il trattamento; la decisione tuttavia privilegia la specifica disciplina del 41-bis quando sono in gioco rischi di mantenimento di legami con l'ambiente criminale.
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
Norma centrale: autorizza l'Amministrazione penitenziaria ad imporre limitazioni al trattamento ordinario per impedire comunicazioni con l'esterno e il mantenimento dei legami con l'ambiente delinquenziale. La Corte conferma che sotto tale regime l'Amministrazione può esercitare discrezionalità nel vietare oggetti/strumenti (es. CD, lettori) quando sussistono esigenze di sicurezza o incompatibilità con il trattamento risocializzante.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma processuale invocata per la statuizione sulle spese: in caso di dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese e, salvo prova di assenza di colpa, può essere inflitta una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata (tramite riferimento giurisprudenziale) in relazione al principio che l'onere di provare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità grava sul ricorrente se vuole evitare la sanzione pecuniaria.
Cassazione, Sez. I, n. 29819 del 25/06/2021 (Ferrara)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che ha già affermato il carattere discrezionale dell'autorizzazione al possesso e all'uso di CD in regime 41-bis e la legittimità per l'Amministrazione di inibirne l'acquisto per ragioni di sicurezza e di compatibilità con il trattamento.
Massime di principio
- In regime 41-bis l'Amministrazione penitenziaria dispone di ampia discrezionalità nel limitare oggetti e strumenti (es. CD e lettori) quando tale limitazione è giustificata da esigenze di sicurezza o dalla necessità di impedire comunicazioni illecite con l'esterno.
- La finalità rieducativa (art. 27 Cost. e disciplina del trattamento) non è assoluta: va bilanciata con il rischio che determinati contenuti o strumenti possano agevolare il mantenimento di legami criminali o veicolare messaggi contrari alla risocializzazione.
- Il contenuto dei supporti (testi musicali, messaggi) può costituire motivo legittimo per vietarne il possesso se esso esalta violenza o stili di vita criminali e ciò è adeguatamente motivato dall'Amministrazione/Autorità giudiziaria.
- Il detenuto che contesta il divieto deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare che i materiali richiesti sono privi dei contenuti ritenuti negativi; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- I giudici di legittimità tendono a rispettare la valutazione discrezionale dell'Amministrazione ed a confermare le limitazioni se la motivazione è logica e congrua; decisioni arbitrarie o prive di motivazione sono invece criticabili.
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende) salvo provi l'assenza di colpa nell'inammissibilità.
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