Cassazione Penale, Ordinanza n. 11410/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale. La condanna di merito per il delitto ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere la derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, contestando la qualificazione operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso era generico: richiamava principi di diritto corretti ma senza confrontarsi in modo ragionato e critico con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano valorizzato il dato quantitativo dello stupefacente sequestrato e ulteriori elementi indicativi della non occasionalità dell'attività di spaccio e di una semi-professionalità dell'imputato, tra cui la disponibilità di un vecchio casolare usato per custodire la sostanza e degli strumenti per la preparazione delle dosi. La doglianza si risolveva quindi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità in presenza di motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie ritenuta integrata dai giudici di merito; la Cassazione ne conferma implicitamente la tenuta motivazionale, escludendo la possibilità di derubricazione al comma 5 sulla base dei fatti accertati
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
ipotesi di lieve entità non ritenuta configurabile in concreto, alla luce del quantitativo di stupefacente e degli indici di non occasionalità e semi-professionalità dell'attività
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non causata senza colpa dal ricorrente, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur enunciando corretti principi di diritto, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
- La derubricazione del fatto alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti può essere esclusa non solo per il dato quantitativo della sostanza, ma anche per elementi sintomatici della non occasionalità dell'attività e di una struttura organizzativa minima dello spaccio.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di una causa non colposa dell'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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