Ordinanza n. 3248/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza), 30 giugno 2023, n. 3939, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, 30 giugno 2023, n. 3939
Esito
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania. Nel corso del giudizio d'appello, il difensore ha comunicato la morte dell'appellante e ha chiesto la dichiarazione di interruzione del processo. L'atto contenente la dichiarazione è stato notificato alle altre parti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dato atto dell'interruzione del processo dalla data della notificazione alle altre parti della dichiarazione di morte dell'appellante. La decisione non esamina i motivi d'appello né la fondatezza della controversia, ma applica il rinvio dell'art. 79, comma 2, c.p.a. alle norme del codice di procedura civile sull'interruzione, in particolare all'art. 300 c.p.c., ritenendo perfezionata la dichiarazione dell'evento interruttivo mediante notificazione alle altre parti da parte del difensore della parte costituita tramite procuratore.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile sull'interruzione del processo.
art. 300 c.p.c.
lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti
Quando la morte della parte costituita tramite procuratore è dichiarata o notificata dal difensore, l'evento determina l'interruzione del processo.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Disciplina generale degli eventi interruttivi del processo.
art. 38 c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza in relazione alla trattazione camerale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, per effetto del rinvio previsto dall'art. 79, comma 2, c.p.a., si applicano le norme del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo.
- Quando una parte costituita tramite procuratore muore, il difensore può dichiarare l'evento in udienza oppure notificarlo alle altre parti; la notificazione è idonea a determinare l'interruzione del processo dalla relativa data.
- L'interruzione del processo per morte della parte impedisce la prosecuzione della decisione sul merito fino alla riassunzione o alla prosecuzione nelle forme previste dalla disciplina processuale.
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