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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23250/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione del Tribunale di Catania (23.11.2021) che aveva annullato l'ordinanza del GIP con la quale, ai sensi dell'art. 276 c.p.p., erano stati aggravati gli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere. Il PM lamentava inosservanza degli artt. 276 e 309 c.p.p., sostenendo che l'aggravamento fondato su circostanze sopravvenute non poteva essere reso inefficace da un provvedimento del Tribunale che non era a conoscenza di tali circostanze; richiamava anche l'art. 291 comma 1 c.p.p. relativo all'obbligo di portare a conoscenza del giudice gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha richiamato la cronologia: arresti domiciliari disposti dal GIP (5.7.2021), aggravamento in carcere ai sensi dell'art. 276 (12.7.2021) non eseguito per latitanza, quindi provvedimento del Tribunale del Riesame (19.7.2021) che, sul ricorso contro l'ordinanza "genetica", ha sostituito gli arresti domiciliari con obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria; tale provvedimento non era stato impugnato dal PM e quindi era definitivo. Il Tribunale della Libertà ha annullato l'ordinanza del GIP per impedire la sua esecuzione, ritenendo che la misura meno afflittiva divenuta definitiva precludeva un successo dell'aggravamento; la Corte ha confermato questa soluzione richiamando precedenti giurisprudenziali e negando che il sopravvenire di una misura meno afflittiva, divenuta definitiva per mancata impugnazione, possa essere rimesso in discussione tramite esecuzione dell'ordinanza aggravante.

Norme richiamate

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Consente al GIP di adottare provvedimenti di sostituzione della misura cautelare "allo stato degli atti"; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso dell'art. 276 ma ha precisato che un successivo provvedimento del Riesame divenuto definitivo prevale impedendo l'esecuzione di un aggravamento anteriore o parallelo

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio di riesame e sulle misure cautelari; invocata dal ricorrente per lamentare violazioni formali, ma la Corte ha valutato la funzione provvisoria delle decisioni cautelari e la rilevanza della definitività del provvedimento del Riesame

  • art. 291 comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di comunicare al giudice della libertà gli elementi sopravvenuti. Il PM richiamava tale disposizione per sostenere la necessità di far conoscere anche gli elementi favorevoli all'indagato; la Corte ha comunque ritenuto decisiva la circostanza della definitività del provvedimento favorevole

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per i casi di successiva pronuncia che modifica lo "status libertatis"; la Corte ha usato principi affini per confermare che un provvedimento meno afflittivo divenuto definitivo impedisce l'esecuzione di un provvedimento aggravante

Massime di principio

  • Se, in corso di procedimento, interviene un provvedimento che riduce la gravità della misura cautelare e questo provvedimento diventa definitivo per mancata impugnazione, la riduzione prevale e impedisce l'esecuzione di un precedente o successivo provvedimento aggravante.
  • Le decisioni cautelari sono "allo stato degli atti" e provvisorie, ma la caratteristica provvisoria non esclude l'effetto preclusivo della definitività di una successiva decisione favorevole.
  • Il PM deve vigilare sui termini e sulle impugnazioni: la mancata impugnazione di un provvedimento meno afflittivo può determinare la perdita di interesse/possibilità a perseguire l'aggravamento.
  • In presenza di provvedimenti sopravvenuti, il giudice dell'appello o della libertà deve verificare la situazione processuale nel suo complesso e può annullare un provvedimento per impedirne l'esecuzione quando esso si trovi in conflitto con una misura meno afflittiva divenuta definitiva.
  • La comunicazione degli elementi sopravvenuti (favorevoli o sfavorevoli) al giudice è importante, ma la certezza del provvedimento definitivo rimane criterio primario per stabilire quale misura regoli lo "status libertatis" dell'indagato.
  • In situazioni analoghe è pratica prudente per la difesa contestare e per il PM valutare tempestivamente l'impugnazione o la revisione, tenendo conto che la mancata impugnazione produce effetti di definitività difficili da superare.

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