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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8984/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava la sorveglianza speciale e la confisca di prevenzione a carico di beni formalmente intestati a terzi (figlia e moglie del proposto e la società Immobiliare Chiara 75) sostenendo che: a) la confisca si fondava su una valutazione errata della sproporzione patrimoniale (criterio cumulativo invece della fotografia storica riferita all'epoca di ciascun acquisto); b) è stata imposta ai terzi un onere probatorio eccessivo (richiesta di prove "inoppugnabili"), mentre al terzo compete soltanto un onere di allegazione volto a dimostrare la titolarità effettiva o la lecita provenienza; c) la fittizietà delle intestazioni non era provata in modo adeguato; d) questioni relative alla perimetrazione temporale della pericolosità del proposto e all'applicazione della misura patrimoniale rispetto ai soggetti che dimorano all'estero erano impropriamente sollevate dai terzi.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della società Immobiliare Chiara 75 s.r.l. (condannandola anche alle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende). Quanto ai ricorsi promossi da Valeria e Silvia Celentano, la Corte ha accolto in parte i ricorsi ritenendo che la Corte d'Appello avesse utilizzato un canone valutativo errato (imponendo ai terzi un requisito di prova "inoppugnabile") e avesse motivato in modo meramente apparente. Per tali ragioni la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame, con indicazioni sul corretto criterio di valutazione delle allegazioni difensive e sulla verifica puntuale della sproporzione e della titolarità effettiva dei singoli beni. Sono state invece dichiarate inammissibili le censure dei terzi che attaccavano direttamente i presupposti della pericolosità del proposto (materia riservata, in linea di regola, al proposto stesso).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 10, comma 3; art. 18, comma 4; art. 23, comma 2; art. 4

    La Corte ricorda che il sindacato in cassazione sulle misure di prevenzione è limitato a violazione di legge (art.10, comma 3). L'art.18 comma 4 è richiamato nella discussione sull'ambito di applicazione della misura patrimoniale per soggetti che dimorano all'estero. L'art.23 comma 2 è interpretato nel senso che, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale, a proporre impugnazione sono le persone fisiche titolari dei diritti derivanti dalle quote e non la persona giuridica in quanto tale. L'art.4 è richiamato nel dibattito sulla perimetrazione della pericolosità generica.

  • codice penale

    art. 240-bis (richiamato in giurisprudenza comparata)

    La Corte richiama contrasti giurisprudenziali in materia di confisca allargata rispetto alla possibilità per il terzo di contestare la sussistenza dei presupposti della misura, rilevando l'orientamento prevalente che limita la legittimazione del terzo.

  • d.lgs. n. 231 del 2001

    Citando la disciplina sanzionatoria in tema di responsabilità amministrativa delle società per spiegare che la procedura di prevenzione non è diretta a sanzionare la società in quanto tale e quindi non legittima automaticamente la società a impugnare quando l'ablazione riguarda l'intero patrimonio sociale.

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    L'art.260 (traffico illecito di rifiuti) è menzionato nel dibattito sulla qualificazione delle attività di trattamento illecito di rifiuti come reato-spia idoneo a fondare pericolosità generica.

  • codice di procedura penale

    L'art.616 c.p.p. è richiamato per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso societario e per la sanzione pecuniaria a carico della società proponente il ricorso inammissibile.

  • decreto-legge n. 306 del 1992 conv. in legge n. 356 del 1992

    art. 12-sexies (richiamato come pregresso riferimento giurisprudenziale)

    Citato in rapporto alla giurisprudenza sulle modalità di valutazione della sproporzione patrimoniale e alla necessità di considerare la "fotografia" storica degli acquisti.

Massime di principio

  • Il terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca di prevenzione non è gravato di un onere probatorio pieno: deve fornire un’onere di allegazione credibile (documenti, tracciabilità, spiegazioni plausibili) per dimostrare la titolarità effettiva o la lecita provenienza, ma non è richiesto che provi in modo "inoppugnabile" la non fittizietà dell'intestazione.
  • La pubblica accusa deve fornire elementi che giustifichino la sproporzione e la riconducibilità dei beni al proposto; il giudice non può ribaltare il sistema imponendo al terzo di far sparire ogni "legittimo dubbio" senza valutare compiutamente le produzioni difensive.
  • La società in quanto tale non è legittimata ad impugnare il decreto quando la confisca riguarda l'intero capitale sociale: i soggetti legittimati sono le persone fisiche titolari dei diritti derivanti dalle quote sociali.
  • Le censure dei terzi che riguardano i presupposti soggettivi della misura (pericolosità del proposto, provenienza dei beni, sproporzione globale) sono in linea di massima riservate al proposto; il terzo può invece contestare la datazione degli acquisti per sottrarre singoli cespiti al periodo di pericolosità.
  • In valutazioni di sproporzione patrimoniale è preferibile adottare il criterio della "fotografia storica" riferita all'epoca di ciascun acquisto e analizzare i singoli cespiti e le relative provviste (vendite, donazioni, mutui, rimborsi da terzi), evitando confronti cumulativi che mascherino la provenienza lecita di specifici acquisti.
  • In situazioni simili, il terzo interessato dovrebbe produrre documentazione bancaria, atti di compravendita, atti di donazione, prove di rimborsi da terzi e ogni elemento che renda plausibile la lecita provenienza dei fondi, nonché argomentare la datazione degli acquisti rispetto al periodo di pericolosità del proposto.
  • Se il terzo contesta la legittimazione della società a ricorrere, bisogna valutare se esistono persone fisiche titolari delle quote che possono esercitare la difesa; in assenza di tali soggetti la società può trovarsi priva di tutela in cassazione.

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