Cassazione Civile, Sentenza n. 27267/2025 del 12/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2011, sostenendo che non fosse soggetto passivo in ragione di misure di prevenzione (sequestro del patrimonio immobiliare) e invocando l'esenzione prevista dall'art. 51, comma 3-bis del D.lgs. 159/2011; contestava inoltre il calcolo delle sanzioni (domandando il cumulo giuridico ai sensi dell'art.12, co.5 D.lgs.472/1997) e deduceva che le cessioni del diritto di superficie a terzi avrebbero trasferito la responsabilità tributaria agli acquirenti. Roma Capitale aveva impugnato in parte la decisione di primo grado sulla modalità di cumulo delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della Porto Turistico. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'esenzione ex art.51, comma 3-bis D.lgs.159/2011 perché il credito fiscale accertato riferisce all'anno 2011, anteriore al sequestro operato dal 2015/2016, e la norma che dispone l'esenzione è operativa a decorrere dal 1 gennaio 2013; inoltre la giurisprudenza stabilisce che fino alla confisca (atto traslativo) la titolarità passiva rimane in capo al soggetto originario. Quanto alla pretesa traslazione dell'obbligo impositivo per effetto di cessioni del diritto di superficie, la Corte ha richiamato l'art.18 della legge 388/2000 che individua il concessionario quale soggetto passivo ex lege per concessioni su aree demaniali, impedendo che atti tra privati trasferiscano la responsabilità tributaria fintantoché il titolo concessorio non sia revocato o annullato. La Corte ha quindi respinto anche la censura relativa alla motivazione ritenuta generica. Le spese di giudizio sono compensate; è dato atto dell'eventuale versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co.1-quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) - art. 51, comma 3-bis
"3-bis.Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti."
La norma prevede un'esenzione fiscale durante la vigenza di provvedimenti di sequestro/confisca e fino all'assegnazione; tuttavia è operativa con efficacia dal 1/1/2013, per cui non produce effetti automatici su annualità anteriori al sequestro/periodo impositivo contestato.
D.Lgs. 159/2011 - artt. 52, 57, 58, 59
Disciplinano i diritti dei terzi sui beni sottoposti a misure di prevenzione; richiamate dalla ricorrente ma inapplicabili a favore della stessa ove il credito fiscale sia anteriore al provvedimento di sequestro.
D.Lgs. 504/1992 - artt. 1 e 2
Norme quadro in materia di imposte sugli immobili (ICI/IMU) rilevanti per la definizione del presupposto d'imposta e della soggettività passiva, integrate dalla legge 388/2000 per le concessioni demaniali.
Legge 388/2000 - art. 18
"All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario'."
Stabilisce che, per le concessioni su aree demaniali, il presupposto dell'imposizione ricade ex lege sul concessionario; quindi la titolarità passiva non si trasferisce per mere cessioni di godimento tra privati finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.
D.Lgs. 472/1997 - art. 12, comma 5
Norma richiamata in relazione al calcolo delle sanzioni e al regime del cumulo; la controversia sulla modalità di cumulo (giuridico vs materiale) è stata oggetto della lite ma non ha portato, nel presente giudizio di legittimità, a favore del ricorrente.
Codice di procedura penale - art. 321 c.p.p. e disp. att. art. 104-bis
Richiamati in relazione al sequestro penale operato sui beni della società; il sequestro è intervenuto successivamente all'anno d'imposta contestato, per cui non ha eliminato la titolarità passiva relativa al periodo anteriore.
D.P.R. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater
Norma sulla contribuzione unificata: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Se il credito tributario riguarda un periodo d'imposta anteriore al sequestro, l'esenzione prevista per immobili sottoposti a sequestro/confisca non opera retroattivamente se la norma è stata introdotta successivamente all'anno imponibile contestato.
- Fino al momento della confisca (atto traslativo), la titolarità passiva dell'imposta sugli immobili rimane in capo al soggetto che, secondo il titolo giuridico (es. concessione), risulta destinatario dell'obbligo tributario; il sequestro da solo non sempre elimina la soggettività passiva relativa ad annualità precedenti.
- Nelle concessioni su aree demaniali, secondo l'art.18 L.388/2000, il concessionario è individuato ex lege come soggetto passivo dell'imposta: trasferimenti di godimento o accordi tra privati non modificano la posizione tributaria fino a revoca o annullamento del titolo concessorio.
- Chi intende dimostrare la traslazione della responsabilità tributaria per immobili demaniali deve provare l'avvenuta revoca/annullamento del titolo concessorio o il trasferimento del titolo amministrativo che produzca effetto fiscale.
- Al contenzioso relativo al calcolo delle sanzioni (cumulo giuridico vs cumulo materiale) occorre prestare attenzione alla normativa specifica e alla giurisprudenza applicabile; la semplice notifica di più avvisi non garantisce automaticamente il cumulo nella forma voluta dal contribuente senza adeguata base normativa o fattuale.
- In fase di difesa, concentrare le prove sul momento del sequestro/confisca, sulla esistenza e contenuto del titolo concessorio e su eventuali provvedimenti amministrativi che ne abbiano modificato l'efficacia è cruciale per sollevare eccezioni sulla soggettività passiva.
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