Cassazione Civile, Sentenza n. 27266/2025 del 12/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2012 n. 893 per presunto mancato pagamento dell'imposta su unità immobiliari facenti parte del "Porto di Roma". La ricorrente ha dedotto: 1) esenzione per sequestro/ confisca richiamando l'art. 51, comma 3‑bis, D.Lgs. 159/2011 (sostenendo che i beni erano sottoposti a sequestro dal 19/07/2016); 2) carenza del presupposto impositivo per trasferimento della titolarità del godimento a terzi (cessione del diritto di superficie), con conseguente spostamento della soggettività passiva; 3) illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni senza applicazione del cumulo giuridico (art. 12 co.5 D.Lgs. 472/1997). Chiede l'annullamento dell'avviso o, in subordine, la riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo per il quarto motivo (carenza motivazionale della sentenza d'appello in ordine alle sanzioni) e per l'effetto ha cassato la sentenza della CTR Lazio limitatamente a tale profilo, rinviando la causa alla Corte tributaria regionale di secondo grado del Lazio in diversa composizione per riesaminare la questione delle sanzioni e del cumulo giuridico. Gli altri motivi di ricorso sono stati respinti: la Corte ha ritenuto che l'avviso IMU 2012 fosse legittimo perché relativo a periodo d'imposta precedente al sequestro (il comma 3‑bis dell'art.51 D.Lgs.159/2011 è entrato in vigore il 1/1/2013 e non opera retroattivamente), e ha confermato il principio secondo cui, in presenza di concessione su aree demaniali, il concessionario rimane soggetto passivo d'imposta ex lege (art. 18 L. 388/2000) fino a revoca o annullamento del titolo; pertanto le cessioni private del godimento non trasferiscono la soggettività passiva ai terzi cessionari. Il quinto motivo è stato assorbito dal quarto. La Cassazione ha inoltre disposto che la nuova pronuncia si pronunci anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
art. 51, comma 3‑bis: Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
La Corte ha rilevato che la norma è entrata in vigore il 1/1/2013 e non opera retroattivamente: non esenta imposte relative a periodi d'imposta anteriori (quale il 2012) al sequestro intervenuto successivamente.
art. 321 c.p.p. (misure cautelari reali)
Rilevato come richiamo al sequestro penale operato sui beni; la Corte ha comunque sottolineato che il sequestro è intervenuto dopo l'anno d'imposta contestato e quindi non estingue l'obbligo tributario riferito al periodo precedente.
art. 18, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
"Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario"
La Corte interpreta la norma nel senso di attribuire ex lege la soggettività passiva al concessionario: la presenza di una concessione su area demaniale radica il presupposto impositivo sul concessionario e non ammette la traslazione della titolarità passiva a terzi mediante atti privati, salvo revoca/annullamento del titolo.
D.Lgs. n. 472/1997
Norma sulla determinazione e cumulabilità delle sanzioni: la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato se e come applicare il cumulo giuridico, rendendo necessaria la rinnovazione del giudizio su tale punto.
D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 27/2012
Richiamato dalla ricorrente nella doglianza sulle sanzioni; la Corte non ha accolto le censure relative alla normativa antielusiva in relazione alla titolarità dell'imposta sulle aree demaniali, essendo prevalsa l'interpretazione dell'art. 18 L.388/2000.
D.Lgs. n. 23/2011
Richiamato nel motivo difensivo relativo alla qualificazione del diritto: la Corte ha sottolineato che, indipendentemente dalla natura reale o obbligatoria del rapporto, la legge attribuisce la soggettività passiva al concessionario.
Regolamento IMU di Roma Capitale
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 37/07.08.2012 e n. 82/29-30.11.2013
Richiamati dalla difesa circa modalità applicative dell'IMU comunale; la Corte ha ritenuto irrilevante la disciplina regolamentare rispetto al principio di legge che individua il concessionario quale soggetto passivo sulle aree demaniali.
D.Lgs. n. 504/1992
art. 3, comma 2 (integrato dall'art. 18 L. 388/2000)
Integrato dall'art. 18 L.388/2000 per chiarire che, in caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario; la Corte ha applicato tale principio al caso di specie.
Massime di principio
- Se l'atto impositivo riguarda un periodo d'imposta anteriore alla misura di sequestro/confisca, l'esenzione introdotta dall'art. 51, comma 3‑bis, D.Lgs. 159/2011 non si applica retroattivamente; il contribuente rimane obbligato per le imposte relative al periodo precedente al sequestro.
- In presenza di concessione su area demaniale, ai sensi dell'art. 18 L.388/2000, il concessionario è il soggetto passivo IMU ex lege: cessioni private del godimento o del diritto di superficie non trasferiscono la soggettività passiva fintanto che il titolo concessorio non venga revocato o annullato.
- Il sequestro successivo all'anno d'imposta non sospende le obbligazioni tributarie relative a quell'anno; la confisca (o altro atto traslativo) è il momento in cui la titolarità passiva può effettivamente mutare in relazione ai beni confiscati.
- Sulle sanzioni amministrative e fiscali è necessario un'adeguata motivazione del giudice; la mancanza o l'apparenza di motivazione circa l'applicazione del cumulo giuridico può determinare la cassazione e il rinvio della causa.
- In controversie tributarie riguardanti concessioni demaniali è fondamentale documentare lo stato del titolo concessorio (esistenza, revoca, annullamento) e le eventuali misure cautelari o esecutive per dimostrare l'effettiva titolarità della soggettività passiva.
- Nel valutare più avvisi o sanzioni per plurime annualità occorre applicare i criteri previsti dall'art. 12 co.5 D.Lgs. 472/1997 e motivare espressamente la scelta del cumulo o della conciliazione delle sanzioni.
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