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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41575/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare (poi attenuata per Michela Piscitelli) per reati connessi al traffico di stupefacenti. I motivi principali erano: vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (contestazione del delitto associativo) sostenendo che l'associazione sarebbe stata dedotta solo da singole cessioni e senza contatti tra indagati; carenza di motivazione circa la partecipazione specifica dei singoli (in particolare: per Zampano si rilevava che si trattava di piccolo spaccio di modico valore, risalente nel tempo e con stabile inserimento lavorativo; per Michela si censurava l'assenza di dichiarazioni di acquirenti che l'avesse rifornita e la mancanza di intercettazioni che provassero attività ripetuta di spaccio; per Iannone e Morgillo si evidenziava l'assenza di contatti con altri componenti e la conseguente mancanza dell'elemento psicologico della partecipazione; per Filippo si contestava la mancanza dell'elemento soggettivo dell'associazione e la riconducibilità delle condotte al solo art. 73). Inoltre, Michela Piscitelli ha dedotto violazione del principio devolutivo per un presunto omesso esame di una memoria difensiva prodotta al riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Piscitelli Filippo, Piscitelli Michela, Iannone Francesco e Morgillo Veronica, condannandoli al pagamento delle spese processuali e comminando a (tra gli altri) la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per Michela Piscitelli. Ha accolto parzialmente il ricorso di Zampano Giuseppe limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, rilevando che l'ordinanza impugnata era del tutto silente su questo punto: per tale motivo ha annullato l'ordinanza in quella parte e ha rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari (art. 309, comma 7 c.p.p.). Quanto al motivo relativo alla presunta omessa valutazione della memoria difensiva di Michela, la Corte ha rilevato che la memoria era stata esaminata dal Tribunale e che le censure erano state confutate; pertanto non sussiste violazione del principio devolutivo. In generale i ricorsi sono stati ritenuti, in larga parte, troppo generici e frammentari per consentire il sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte valuta l'applicazione attraverso l'accertamento della struttura associativa, del ruolo di promotore/capo e dei contatti/rapporti tra soggetti, richiedendo motivazione adeguata per ritenere sussistente il delitto associativo

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che sanziona la detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte distingue tra il reato fine (art. 73) e la partecipazione ad associazione (art. 74), osservando che singole cessioni possono non essere da sole sufficienti a provare l'elemento associativo

  • codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Richiede motivazione adeguata sui provvedimenti cautelari; la Corte ha annullato l'ordinanza quanto a Zampano per 'difetto assoluto di motivazione' sulle esigenze cautelari

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Consente la rinnovazione del riesame da parte del giudice di merito; la Corte ha rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari di Zampano

Massime di principio

  • Per ritenere sussistente un'associazione finalizzata al narcotraffico occorre motivare adeguatamente la struttura organizzativa, i ruoli, i contatti e la ripartizione dei compiti: non basta l'aggregazione di episodi di cessione isolate.
  • La gravità indiziaria e le concrete esigenze cautelari sono distinti profili che devono essere entrambi adeguatamente motivati: la mancata motivazione su uno dei profili può determinare l'annullamento parziale e il rinvio.
  • I ricorsi in Cassazione contro provvedimenti cautelari devono essere specifici e non meramente generici o episodici; motivi vaghi o frammentari sono spesso dichiarati inammissibili.
  • La memoria difensiva prodotta in sede di riesame deve essere esaminata dal giudice; tuttavia, quando il provvedimento di merito contrasta logicamente gli argomenti difensivi, l'omesso sviluppo dettagliato non equivale necessariamente a violazione del principio devolutivo.
  • Condotte di 'piccolo spaccio' ripetute e di modico valore economico, specialmente se datate e compatibili con stabile inserimento lavorativo, possono incidere sul giudizio circa le esigenze cautelari e sulla sussistenza della partecipazione associativa.
  • Se il giudice di merito resta silente su punti obbligatori della motivazione (es. esigenze cautelari), il rimedio è l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio su quel profilo.

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