Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5394/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti contro l'esclusione dal concorso per allievi finanzieri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato era stato escluso dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.673 allievi finanzieri per difetto dei requisiti di moralità e condotta, in ragione di un procedimento penale per lesioni personali aggravate dall'uso di armi, relativo alla partecipazione a un pestaggio. In primo grado aveva impugnato l'esclusione, la graduatoria finale e la nuova esclusione adottata dall'Amministrazione in sede di riesame dopo l'accoglimento della domanda cautelare. I motivi dedotti riguardavano la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria, la violazione della disciplina sui requisiti morali e di condotta e del bando, il contrasto con la presunzione di non colpevolezza, l'erroneità e insussistenza dei presupposti, l'irragionevolezza, l'illogicità, l'arbitrarietà, il travisamento dei fatti e la manifesta ingiustizia. L'appello censurava la sentenza del TAR con un unico motivo, riproponendo tali doglianze e deducendo anche la violazione del criterio del più probabile che non. Nel corso del giudizio d'appello l'appellante ha depositato una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal solo difensore e non notificata alle altre parti nel termine previsto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione depositata non poteva produrre gli effetti tipici della rinuncia, poiché non risultava sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., essa è stata interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dell'appello. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure relative all'esclusione concorsuale né la sentenza di primo grado. Le spese del grado, comprese quelle della fase cautelare, sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Una rinuncia irrituale può essere valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente improcedibilità.

  • art. 57 c.p.a.

    La compensazione delle spese può comprendere anche quelle relative alla fase cautelare quando ricorrano giustificati motivi.

  • art. 26 l. 53/1989

    È richiamato quale fondamento normativo dei requisiti di moralità e condotta per il reclutamento nella Guardia di finanza, ma non è stato esaminato nel merito in appello.

  • art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso

    È richiamato quale previsione concorsuale sui requisiti di moralità e condotta, senza esame sostanziale a causa dell'improcedibilità dell'appello.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo produce gli effetti estintivi propri dell'istituto solo se rispetta i requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a., inclusa la sottoscrizione del difensore munito di mandato speciale e la notificazione alle altre parti nel termine stabilito.
  • Quando la dichiarazione di rinuncia è irrituale, il giudice amministrativo può valutarla, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità della domanda senza necessità di esaminare nel merito i motivi di ricorso o di appello e le questioni sostanziali controverse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.