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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02196/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva effettuato un accertamento sintetico del reddito ai fini IRPEF per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600/1973, valorizzando beni-indice e spese per incrementi patrimoniali, e aveva notificato il relativo avviso di accertamento. La contribuente lo aveva impugnato, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato le sue difese. In cassazione la contribuente ha dedotto tre censure: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992; (2) omessa o insufficiente motivazione con riferimento anche al principio di capacità contributiva; (3) violazione dell'art. 38 D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per non avere la CTR valutato le concrete risultanze di causa e per avere ritenuto legittimo il redditometro senza confrontarsi con gli elementi addotti dalla contribuente (tra cui l'attività agricola, contributi pubblici a fondo perduto, la natura strumentale di un immobile e l'accesso a due mutui).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché la sentenza della CTR era meramente apparente: si limitava ad affermazioni apodittiche e generiche, richiamava per relationem la decisione di primo grado senza illustrarne il contenuto e senza confrontarsi con le specifiche questioni dedotte dall'appellante. In particolare non spiegava perché fossero infondate le contestazioni sulla legittimità dell'accertamento sintetico, sulla soglia di scostamento del reddito, sui contributi pubblici percepiti, sulla qualificazione dell'immobile e sull'incidenza dei mutui. Per questo la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito; il giudice di merito deve confrontarsi con gli elementi concreti addotti dal contribuente e non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla capacità contributiva.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; la mera motivazione apparente integra nullità della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il motivo utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è il vizio denunciato per omessa o insufficiente motivazione della sentenza di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il motivo utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione all'accertamento sintetico e alle presunzioni.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in relazione al ricorso al ragionamento presuntivo nell'accertamento sintetico; la CTR avrebbe dovuto valutare le presunzioni e gli elementi contrari offerti dal contribuente.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche, o a un richiamo generico alla decisione di primo grado, senza esporre il contenuto delle questioni decise e senza spiegare le ragioni del proprio convincimento.
  • Nel giudizio avente ad oggetto un accertamento sintetico del reddito, il giudice di merito deve esaminare specificamente gli elementi di fatto allegati dal contribuente a confutazione delle presunzioni dell'ufficio; il mancato confronto con tali elementi determina vizio della decisione.
  • La contestazione della capacità contributiva non può essere respinta con formule generiche: occorre verificare in concreto la rilevanza degli indici di spesa, delle fonti di finanziamento e degli elementi giustificativi dedotti dal contribuente.
  • Il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è legittimo solo se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello e le ragioni della conferma; in difetto, la motivazione è inidonea.
  • Quando il contribuente deduce fatti specifici idonei a spiegare la provvista patrimoniale o la natura strumentale di beni considerati indici di reddito, il giudice deve valutarli e motivare espressamente sul loro possibile effetto sull'accertamento sintetico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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