Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 979/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento del 31.08.2022, trasmesso mezzo pec in pari data e avente come oggetto “Avviso pubblico 2020 [22891001218100@pomplus.inail.it]”, con cui l'Inail – Torino Nord ha comunicato la non finanziabilità del progetto presentato da parte ricorrente; laddove occorrendo, - del provvedimento del 15.07.2022, trasmesso a mezzo pec in pari data e avente come oggetto “Avviso pubblico 2020 [22891000917400@pomplus.inail.it]”, con cui l'Inail – Torino Nord ha comunicato il preavviso di diniego della domanda ISI n. I1120-000373 mediante la quale parte ricorrente ha richiesto la finanziabilità del progetto presentato; - del bando ISI 2020 – Piemonte, nonché degli allegati e della modulistica ad esso riferiti; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202201138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento INAIL di non finanziabilità di un progetto presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico ISI 2020, preceduto da preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente finanziatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato domanda per ottenere un finanziamento di 130.000 euro, nell’ambito dell’Asse 2 dell’Avviso ISI 2020, per l’acquisto di un robot e di una piegatrice destinati ad automatizzare la movimentazione e la piegatura di asciugamani e teli. Dopo essere stata collocata in posizione utile con 120 punti, l’impresa aveva ricevuto una richiesta di integrazione e il successivo preavviso di diniego, nel quale l’INAIL aveva ricondotto il progetto alla tipologia relativa alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza, attribuendo 55 punti invece degli 80 previsti per la riduzione del rischio da sollevamento e abbassamento di carichi. Il provvedimento definitivo aveva quindi escluso la finanziabilità per il mancato raggiungimento della soglia minima di 120 punti. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10-bis e 1, comma 2-bis, l. 241/1990, dell’art. 19 dell’Avviso e il difetto di contraddittorio, sostenendo che il diniego contenesse ragioni nuove e diverse da quelle indicate nel preavviso. Con il secondo motivo ha censurato, per travisamento, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifesta, la valutazione tecnica secondo cui i carichi movimentati non superavano i 3 kg e il progetto riguardava soltanto il rischio da movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza. Con il terzo motivo ha contestato la violazione dell’Allegato 2 dell’Avviso ISI 2020 e l’arbitrarietà della riconduzione del progetto alla tipologia dei bassi carichi ad alta frequenza. La ricorrente aveva inoltre chiesto la tutela cautelare, alla quale ha poi rinunciato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la società al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori. Ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che il provvedimento definitivo può contenere ulteriori precisazioni o rilievi derivanti dalle osservazioni dell’interessato, purché rimanga logicamente coerente con i motivi ostativi comunicati nel preavviso e non introduca una motivazione del tutto estranea. Nel caso concreto, le ragioni del diniego erano collegate all’esame della documentazione originaria e di quella integrativa; inoltre, la stessa ricorrente aveva modificato il report tecnico, prospettando una nuova fase di prelavorazione e carichi tra 4 e 7 kg, in contrasto con il precedente dato secondo cui il peso movimentato non superava i 3 kg. Anche le censure sulla valutazione tecnica sono state respinte. Il giudice ha riconosciuto all’INAIL un potere di valutazione tecnico-discrezionale circa l’effettiva idoneità del progetto a ridurre il rischio di infortunio e migliorare la sicurezza, distinguendolo dalla mera verifica formale dei requisiti del bando. Tale valutazione è sindacabile solo in presenza di macroscopiche illogicità, omissioni o evidenti errori di fatto, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Nel caso concreto, la documentazione non dimostrava adeguatamente la movimentazione di carichi superiori a 3 kg nella fase rilevante; il report risultava inoltre contraddittorio e la nuova indicazione dei carichi tra 4 e 7 kg non era supportata da elementi tecnici sufficienti. È stata quindi ritenuta corretta la riclassificazione del progetto nella tipologia relativa alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza, con attribuzione di 55 punti e conseguente mancato raggiungimento della soglia minima di 120 punti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come comunicati nel c.d. preavviso si ritrovino o, comunque, si presentino in linea di coerenza logica con la parte motiva del provvedimento negativo

    Il provvedimento conclusivo deve rimanere coerente con i motivi ostativi comunicati nel preavviso, ma può essere arricchito da ulteriori rilievi conseguenti alle osservazioni dell’interessato, purché non introduca una motivazione del tutto estranea.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e al contraddittorio procedimentale; il giudice non ne ravvisa la violazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è respinta, poiché il diniego espone le ragioni tecniche e normative della riclassificazione del progetto e della conseguente esclusione dal finanziamento.

  • art. 19 dell’Avviso pubblico ISI 2020

    La disposizione disciplina la fase di verifica della domanda e del progetto; il giudice ritiene legittima la verifica svolta dall’INAIL.

  • Allegato 2 dell’Avviso pubblico ISI 2020

    L’Allegato individua le tipologie di intervento e i relativi punteggi: 80 punti per la riduzione del rischio da sollevamento e abbassamento di carichi e 55 punti per la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.

  • Norma UNI ISO 11228-1

    È utilizzata per valutare il rischio da sollevamento e trasporto di carichi; il giudice considera corretta la conclusione dell’INAIL circa l’insussistenza, sulla base della documentazione prodotta, del rischio riconducibile a tale tipologia.

  • Norma UNI 11228-3

    È richiamata in relazione alla movimentazione molto frequente di carichi leggeri, tipologia alla quale l’INAIL ha ricondotto il progetto.

  • Norma ISO/TR 12295:2014

    È richiamata dal bando quale fonte del riferimento alla soglia dei 3 kg per la classificazione del rischio.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione al deposito della memoria della ricorrente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione di finanziamenti pubblici, il provvedimento conclusivo può precisare o integrare le ragioni ostative indicate nel preavviso di diniego sulla base delle osservazioni e della documentazione integrativa dell’interessato, purché resti in linea di coerenza logica con i motivi già comunicati e non introduca una motivazione del tutto estranea.
  • Quando il bando attribuisce all’amministrazione il compito di verificare l’effettiva idoneità del progetto a conseguire gli obiettivi di sicurezza perseguiti, tale verifica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non si esaurisce nel controllo formale della corrispondenza del progetto alla tipologia dichiarata.
  • Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopiche illogicità od omissioni o di evidenti errori di fatto; è preclusa la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa in assenza di tali vizi.
  • La documentazione tecnica contraddittoria o non adeguatamente supportata non è sufficiente a dimostrare il possesso dei presupposti tecnici necessari per l’attribuzione della categoria di finanziamento e del relativo punteggio più favorevoli.
  • La riclassificazione del progetto in una diversa tipologia prevista dal bando, con conseguente riduzione del punteggio e mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, è legittima se fondata sulle caratteristiche effettivamente documentate dell’intervento e del rischio che esso mira a ridurre.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.