Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice inserita in graduatoria per supplenze presso la Scuola Italiana di Madrid per l'anno scolastico 2013/2014. La lavoratrice sosteneva di avere titolo all'assunzione a tempo determinato per nove ore settimanali, con conseguente risarcimento del danno parametrato alla retribuzione annua lorda e riconoscimento del punteggio utile per le graduatorie. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la domanda proposta in appello si risolvesse nella sola richiesta risarcitoria e che, comunque, il danno sarebbe stato evitato se l'interessata avesse comunicato i diversi servizi prestati per consentire lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione a tempo indeterminato; per tale autonoma ratio la parte appellante non aveva mosso specifiche censure. Nel ricorso per cassazione veniva dedotto un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando illogicità della motivazione per errata individuazione del petitum e della causa petendi, assumendo che fosse stata trascurata anche la domanda di accertamento del diritto all'assunzione e del correlato punteggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era formulato come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre la doglianza, in sostanza, investiva un'eventuale omissione di pronuncia, da denunciare come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c. Solo tale corretta qualificazione avrebbe consentito il controllo diretto degli atti processuali, incluso l'atto di appello. Inoltre, il motivo non conteneva un chiaro riferimento alla nullità della sentenza derivante dall'omessa pronuncia, ma si limitava a contestare l'illogicità della motivazione e l'erronea individuazione di petitum e causa petendi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto/inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 651 d.lgs. n. 297 del 1994

    È richiamato come base della pretesa sostanziale della lavoratrice in relazione all'assegnazione dell'incarico e alla graduatoria dei supplenti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di illogicità della motivazione non è idoneo a veicolare, in questa vicenda, una censura di omessa pronuncia; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mal qualificata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura corretta avrebbe dovuto denunciare l'omessa pronuncia, cioè la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il paradigma processuale corretto per dedurre la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la censura riguarda l'omessa pronuncia del giudice di merito, il motivo di ricorso per cassazione deve essere formulato come denuncia di nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., e non come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La deduzione dell'omessa pronuncia deve contenere un riferimento univoco alla nullità della decisione derivante dall'omissione; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia insufficiente, mancante o illogica.
  • Solo la corretta qualificazione del vizio come error in procedendo consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito per verificare l'eventuale omissione decisoria.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non consente di individuare con precisione l'errore processuale denunciato e non permette il riscontro, ex actis, della pretesa omissione di pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.