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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30659/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'interdittiva antimafia adottata dal prefetto per il ritenuto rischio di possibili infiltrazioni mafiose nell'impresa, con conseguente rigetto della domanda di rinnovo dell'iscrizione nella white list, revoca della licenza di gestione dell'istituto di vigilanza e inserimento dell'informazione nel casellario informatico ANAC. L'impresa ha impugnato davanti al giudice amministrativo tali provvedimenti, ma il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto l'appello. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che il sistema delle interdittive antimafia sarebbe costituzionalmente illegittimo perché inciderebbe sulla libertà personale, con necessità di riserva di giurisdizione ex art. 13 Cost. e di controllo della Corte di cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., chiedendo quindi anche la rimessione della questione alla Corte costituzionale; con il secondo ha censurato la sentenza amministrativa per non avere correttamente sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, lamentando una sostanziale denegata tutela e un illegittimo esercizio del potere di giudizio sulla costituzionalità delle leggi da parte del giudice amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il presupposto di fondo dei motivi, cioè che l'interdittiva antimafia costituisca una misura limitativa della libertà personale: essa non comporta coercizione fisica né un assoggettamento totale della persona al potere altrui, ma produce semmai uno stigma morale e una limitazione della capacità di operare con la pubblica amministrazione, rilevante al più sotto il profilo della libertà di iniziativa economica. Perciò il provvedimento non ricade nell'ambito dell'art. 13 Cost. e non apre il controllo della Cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale che già esclude profili di illegittimità dell'interdittiva antimafia rispetto all'art. 41 Cost. In conclusione, il ricorso è stato qualificato come un'inammissibile impugnazione di merito avverso una decisione del giudice amministrativo, proponibile solo per motivi di giurisdizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata dalla ricorrente quale parte del sistema delle interdittive antimafia oggetto di censura di costituzionalità.

  • art. 91 d.lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata dalla ricorrente e dal giudice come base dell'interdittiva antimafia per tentativi di infiltrazione mafiosa.

  • art. 94 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato nel provvedimento amministrativo consequenziale all'interdittiva.

  • art. 13 Cost.

    La Corte esclude che l'interdittiva antimafia integri una misura limitativa della libertà personale; mancano coercizione fisica e assoggettamento totale della persona.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità del ricorso in cassazione.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    La Corte afferma che il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi di giurisdizione rispetto alle decisioni del giudice amministrativo, non per riesame di merito.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato per affermare che l'interdittiva antimafia incide sulla libertà di iniziativa economica privata ma la compressione è giustificata dal contrasto al fenomeno mafioso.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della denuncia di diniego di tutela.

  • art. 25 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nel censurare il sistema e la decisione impugnata.

  • art. 102 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.

  • art. 113 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la lesione della tutela giurisdizionale.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione al contrasto con parametri convenzionali e sovranazionali.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto a un equo processo.

  • art. 14 Patto internazionale diritti civili e politici

    Richiamato dalla ricorrente come parametro interposto.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 134 Cost.

    Invocato nel secondo motivo per sostenere l'esclusiva attribuzione alla Corte costituzionale del giudizio sulle leggi.

  • art. 1 l.cost. n. 1/1948

    Richiamato per il riparto di competenza nel giudizio di legittimità costituzionale.

  • artt. 23-24 l. n. 87/1953

    Richiamati come disciplina del giudizio incidentale di costituzionalità.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per escludere la particolare rilevanza della questione e quindi la pubblica udienza.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia adottata dal prefetto non è, di per sé, una misura limitativa della libertà personale ex art. 13 Cost.; per integrare tale nozione occorre normalmente coercizione fisica oppure un assoggettamento della persona altrui di intensità sostanzialmente equivalente alle restrizioni attuate con la forza.
  • Lo stigma morale o la degradazione giuridica derivanti da un provvedimento amministrativo non bastano a far scattare le garanzie dell'art. 13 Cost. se la misura non incide in modo particolarmente gravoso sulla libertà di movimento o non impone obblighi assimilabili alla coazione fisica.
  • L'interdittiva antimafia incide, semmai, sulla libertà di iniziativa economica privata e la relativa compressione può essere giustificata dall'esigenza di contrasto al fenomeno mafioso e di tutela della concorrenza, della dignità e della libertà umana.
  • Contro le decisioni del giudice amministrativo non è ammesso un ricorso per cassazione destinato a un riesame di merito; il sindacato della Corte di cassazione resta limitato ai motivi attinenti alla giurisdizione.
  • La mancata sollevazione di una questione di legittimità costituzionale da parte del giudice di merito non consente, di per sé, di trasformare il ricorso per cassazione in uno strumento di revisione del merito o di sostituzione del giudice di legittimità alla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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