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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35466/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di permesso premio presentata da Mercuri ai sensi dell'art. 30 ord. pen.; il ricorrente deduce che la porzione "ostativa" dei reati era stata espiata e perciò doveva essere vagliata la concedibilità del beneficio

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza: ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a confutare compiutamente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva escluso la concessione del permesso per più ragioni (persistenza della componente ostativa delle condanne, legame per continuazione dei reati tentati alla fattispecie associativa, aggravamento ex art. 7 d.l. n.152/1991 conv. in legge n.203/1991, assenza di istanza autonoma di collaborazione ai fini dell'art. 58-ter ord. pen., carenza del requisito della regolare condotta secondo la relazione di sintesi e parere negativo della Direzione dell'istituto, e valutazione prognostica di pericolosità sociale). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 30 ord. pen.

    Norma che disciplina la concessione del permesso premio; la domanda di permesso è stata proposta ai sensi di tale articolo e il Tribunale ha valutato la sussistenza dei requisiti previsti

  • art. 30-ter ord. pen.

    Prevede il requisito della regolare condotta e l'assenza di pericolosità sociale per la concessione dei benefici; il Tribunale ha ritenuto tale requisito compromesso sulla base della relazione di sintesi e del parere della Direzione dell'istituto

  • art. 4-bis ord. pen.

    Individua i reati ostativi alla concessione dei benefici; la Corte ha condiviso la valutazione che le condanne riguardano reati ostativi non espiati e che anche i delitti tentati sono vincolati alla fattispecie associativa per effetto della continuazione

  • art. 58-ter ord. pen.

    Regola il procedimento per l'accertamento della collaborazione; la Corte ha osservato che l'accertamento dell'avvenuta collaborazione richiede un'istanza autonoma idonea ad aprire il procedimento ex art. 58-ter, e non può essere sollevata solo in sede di reclamo

  • art. 7 d.l. n.152 del 1991 (conv. legge n.203 del 1991)

    Prevede aggravanti applicate ai reati in esecuzione; il Tribunale ha rilevato che i reati per i quali è stata irrogata la pena risultano aggravati ai sensi di questa norma, elemento che incide sulla valutazione della non concedibilità del beneficio

  • art. 76 cod. pen.

    Principio dell'unitarietà delle pene cumulate (richiamato dalla giurisprudenza citata): se il cumulo comprende solo condanne per reati ostativi non può operare lo scioglimento del cumulo ai fini dell'esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per le spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e affrontare punto per punto le argomentazioni del giudice di merito; motivi generici determinano l'inammissibilità
  • Quando le condanne eseguite riguardano reati "ostativi" ai sensi dell'art. 4-bis, occorre accertare separatamente se la porzione ostativa è stata effettivamente espiata o se esiste collaborazione; la mera allegazione in sede di reclamo è insufficiente: è necessaria l'istanza autonoma per l'apertura del procedimento ex art. 58-ter
  • Se il cumulo delle pene comprende esclusivamente condanne per reati ostativi, non opera lo scioglimento del cumulo e ciò pesa sulla valutazione dell'ammissibilità dei benefici
  • La valutazione della regolare condotta e della non pericolosità sociale ai fini dell'art. 30-ter ord. pen. si fonda su relazioni e sul parere della Direzione dell'istituto; assenza di tali elementi favorevoli può legittimare il rigetto del permesso premio
  • Per ottenere successo in situazioni analoghe è necessario fornire elementi probatori concreti e specifici (es. documentazione sul comportamento in carcere, istanza formale di collaborazione se rilevante, valutazioni trattamentali positive) e affrontare esplicitamente le ragioni poste a fondamento del rifiuto

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