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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41094/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale che aveva applicato la pena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il ricorso censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio, deducendo la violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla quantificazione della pena. La Corte rileva però che la pena applicata era conforme a quella richiesta e che non era stato dedotto alcun profilo di illegalità della pena stessa; pertanto il motivo investiva un aspetto non consentito in cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di impugnazione proposta per un motivo non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la pena era conforme a quella concordata e non era stata dedotta alcuna illegalità della stessa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando una causa di inammissibilità non imputabile a colpa del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati oggetto di applicazione della pena.

  • art. 582 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati oggetto di applicazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Invocato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena; la Corte non esamina nel merito il profilo perché il motivo è non consentito in cassazione contro il patteggiamento se non denuncia illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Prevede il limite oggettivo al ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ammettendo solo censure di illegalità della pena.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti previsti dalla legge; non sono consentite doglianze che mirino a sindacare il merito della quantificazione della pena quando questa corrisponda a quella concordata.
  • La deduzione della violazione dell'art. 133 c.p. non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso avverso il patteggiamento, se non si allega specificamente l'illegalità della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivo non consentito, la Corte può procedere de plano e condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende se l'inammissibilità è a lui imputabile.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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