Sentenza del 27/10/2016 n. 8258 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Inesistenza della soggettività impositiva - Erroneo versamento - Somme non dovute - Compensazione orizzontale - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità del versamento IRAP effettuato in assenza della soggettività impositiva e sosteneva di poter utilizzare le somme indebitamente versate mediante compensazione orizzontale con debiti relativi ad altri tributi. L’Amministrazione riteneva invece applicabile la procedura ordinaria di rimborso prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La compensazione orizzontale è stata ritenuta legittima. Le somme versate senza che sussistesse il presupposto giuridico dell’IRAP possono essere imputate a debiti relativi ad altri capitoli tributari, poiché l’operazione non determina un danno per l’Erario, ma trasferisce somme da un’imposta non dovuta a un’obbligazione tributaria effettivamente dovuta. L’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, relativo ai rimborsi ordinari, non è applicabile perché riguarda una fattispecie diversa.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina i rimborsi ordinari delle somme indebitamente versate, ma non si applica quando il contribuente intende compensare tali somme con altri debiti tributari in una situazione di inesistenza del presupposto impositivo.
Disciplina della compensazione tributaria orizzontale
È ammesso utilizzare un credito derivante da somme versate senza causa, come l’IRAP non dovuta per inesistenza della soggettività impositiva, per compensare debiti relativi ad altri tributi, purché siano rispettate le condizioni e gli adempimenti previsti dalla disciplina generale della compensazione.
Massime di principio
- Quando manca il presupposto giuridico dell’imposta, il contribuente può far valere l’indebito anche attraverso la compensazione con altri debiti tributari, se la disciplina applicabile lo consente.
- La compensazione non produce un danno erariale quando l’importo utilizzato corrisponde a somme realmente versate e non dovute e viene destinato al pagamento di un’obbligazione tributaria effettiva.
- La procedura di rimborso ordinario non è necessariamente l’unico strumento per recuperare somme indebitamente versate: occorre distinguere tra richiesta di restituzione e compensazione con altri tributi.
- L’assenza della soggettività impositiva, come nel caso dell’IRAP non dovuta, incide sul fondamento stesso dell’obbligazione tributaria e può giustificare il recupero delle somme versate.
- La compensazione deve comunque essere effettuata nel rispetto delle formalità, dei termini e dei limiti previsti dalla normativa tributaria vigente.
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