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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14237/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Appello per cassazione avverso la conferma della condanna (Tribunale di Trani e Corte di appello di Bari) per il delitto previsto dall'art. 544-bis c.p.; dedotte: (1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto la difesa aveva invocato legittima difesa e stato di necessità ma la Corte di appello avrebbe respinto tali scriminanti basandosi in modo inadeguato su due file video di ignota realizzazione che non consentirebbero l'identificazione né la collocazione temporale dell'evento; (2) mancata e carente motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale, con la richiesta di disapplicazione in ragione dell'anzianità e della natura dei precedenti penali che non proverebbero un'accresciuta pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. In diritto ha ritenuto: (i) la censura sulle scriminanti non è stata affrontata in cassazione in modo autonomo e confrontato con la motivazione impugnata, per cui il rinvio alle scriminanti è inammissibile; (ii) le critiche sull'identificazione dell'imputato si risolvono in valutazioni di fatto e di prova proprie del merito, non sindacabili in cassazione, e inoltre la questione dell'identificazione non era stata tempestivamente dedotta nel gravame in sede di merito; (iii) la Corte di appello ha adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva, considerando l'insieme dei precedenti (furto, ricettazione, lesioni personali, armi, riciclaggio, associazione per delinquere), la violazione delle prescrizioni della libertà vigilata in corso di tempo, la marcata intensità del dolo e il nesso tra i precedenti e il reato attuale, conformandosi ai principi di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 544-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata alla fattispecie; la Corte di merito ha valorizzato la gravità dell'azione e la marcata intensità del dolo come elementi per qualificare il reato e giustificare la risposta sanzionatoria.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte di appello ha valutato la ricorrenza dei reati nel loro complesso e l'incidenza del delitto attuale sull'attitudine a delinquere dell'imputato, ritenendo sussistente la reiterazione infraquinquennale e il relativo aumento della sanzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorso inammissibile e il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per i principi relativi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; rilevato che non sussisteva colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque è stata disposta la sanzione pecuniaria prevista.

  • Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023 (Sabbatini, Rv. 284878)

    La valutazione che, pur mirata all'incidenza dell'ultimo delitto sull'attitudine a delinquere del reo, prenda in esame in questa prospettiva l'interezza dei reati compresi nella sequenza recidivante.

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'accertamento della recidiva deve considerare l'insieme dei reati della serie e non solo l'ultimo episodio, metodo applicato dalla Corte di appello nel caso di specie.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a richiamare argomentazioni già prodotte in appello senza confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata: l'assenza di un concreto confronto motivazionale rende la censura inammissibile.
  • Le valutazioni probatorie e l'apprezzamento della prova (ad es. l'identificazione dell'autore sulla base di video) appartengono al merito e, salvo vizi di diritto o di motivazione specificamente denunciati, non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • Per contestare la mancata o insufficiente applicazione di scriminanti (legittima difesa, stato di necessità) in Cassazione occorre affrontare analiticamente la motivazione della corte di merito che le ha respinte; un richiamo generico non è sufficiente.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione che valuti l'interezza della serie criminale e il nesso tra precedenti e reato attuale; la mera elencazione di precedenti può essere adeguata se collegata alla natura degli atti, al comportamento del reo al tempo del fatto e alla gravità dell'episodio.
  • Se il motivo dedotto in cassazione introduce questioni essenzialmente fattuali o non sollevate in sede di merito, la corte può dichiarare il motivo infondato o inammissibile per preclusione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di rifondere le spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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