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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3724/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riammissione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità dopo la revoca della sanzione sostitutiva disposta il 6/12/2022. Il ricorrente ha dedotto che il mancato avvio dei lavori dipese dall'ente 'La Staccionata' che non aveva attivato la copertura assicurativa, fatto non conosciuto al momento dell'udienza per la revoca, e ha censurato il giudice dell'esecuzione per aver rifiutato di esaminare tale elemento per una presunta preclusione derivante da giudicato esecutivo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la revoca della sanzione sostitutiva fosse già stata pronunciata con ordinanza del 6/12/2022 e che la questione fosse stata riproposta in modo inammissibile davanti al giudice dell'esecuzione, essendo il rimedio corretto l'impugnazione in Cassazione. È stata esclusa la qualificazione del ricorso come istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., poiché mancava la prospettazione di un caso fortuito o forza maggiore che giustificasse la tardiva deduzione della causa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 16063

    Principio secondo cui contro l'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva va proposto ricorso per cassazione e non è ammissibile la richiesta di revoca della revoca dinanzi al giudice dell'esecuzione; inoltre la competenza a decidere su istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. è della Cassazione salvo che sia richiesta la declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la restituzione nel termine per impugnare i provvedimenti; la sua applicazione richiede la dimostrazione di cause non imputabili all'interessato (es. caso fortuito o forza maggiore) per giustificare il ritardo nella proposizione dell'impugnazione.

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Attribuisce alla Corte di cassazione la competenza funzionale a decidere sull'impugnazione dell'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, salvo il caso in cui l'istanza sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Quando viene emessa un'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il rimedio principale per contestarla è il ricorso per cassazione; non è normalmente ammissibile chiedere al giudice dell'esecuzione la 'revoca della revoca'.
  • Per ottenere la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. (ossia la riapertura dei termini per proporre impugnazione), è necessario proporre e dimostrare un impedimento non imputabile all'interessato, come caso fortuito o forza maggiore; la mera nuova allegazione di fatti non eccezionali non è sufficiente.
  • Se una circostanza rilevante (es. omissione di copertura assicurativa da parte dell'ente esecutore) non è stata conosciuta o dedotta tempestivamente, il rimedio non è la riproposizione della stessa questione davanti al giudice dell'esecuzione, salvo che si configuri una giustificazione valida per il mancato tempestivo esame, da dimostrare concretamente.
  • La competenza a valutare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare l'ordinanza di revoca è della Corte di cassazione; pertanto in situazioni analoghe occorre valutare subito la strada impugnatoria corretta e, se del caso, predisporre adeguata documentazione che giustifichi il ritardo.
  • In presenza di contestazioni nei confronti di un ente terzo (per esempio mancata attivazione di assicurazione), è importante acquisire e documentare il relativo elemento probatorio prima (o al più presto dopo) l'udienza decisoria, e, se non sia stato possibile per cause non imputabili, formulare espressamente la richiesta di restituzione nel termine con adeguata motivazione.

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