Sentenza del 29/11/2017 n. 28542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR di Bari che aveva ridotto gli accertamenti relativi agli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000, riguardanti IRPEG, IVA e IRAP. I primi due motivi contestavano l’abbattimento forfettario del reddito accertato mediante il riconoscimento di costi pari al 70% dei maggiori ricavi. Il terzo motivo riguardava l’eliminazione delle ritenute alla fonte non versate sugli utili extracontabili che si presumevano distribuiti ai soci di una società a ristretta base partecipativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, rilevando che essi criticavano una motivazione diversa da quella effettivamente adottata dalla CTR: quest’ultima non aveva riconosciuto costi forfettari, ma aveva escluso dal reddito le movimentazioni bancarie riferibili direttamente ai soci e non alla società. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, nelle società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alle ritenute indicate nei modelli 770 e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR di Bari per un nuovo esame. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti del fallimento e compensate quanto alla società.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 43
La dichiarazione di fallimento comporta, di regola, la perdita della capacità del fallito di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, con trasferimento della legittimazione processuale al curatore.
Il fallito conserva eccezionalmente la legittimazione processuale per tutelare i propri diritti patrimoniali quando la curatela rimane effettivamente inerte per disinteresse. Non ricorre invece tale eccezione quando la mancata prosecuzione dipende da una valutazione discrezionale della curatela sulla convenienza della controversia.
Disciplina delle ritenute alla fonte e dei sostituti d’imposta
La società, quale sostituto d’imposta, può essere chiamata a rispondere delle ritenute non versate sugli utili distribuiti ai soci. Nelle società a ristretta base sociale, la distribuzione degli utili extracontabili può essere presunta, se non vengono forniti elementi idonei a dimostrare una diversa destinazione delle somme.
Principio giurisprudenziale sulla società a ristretta base sociale
È ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, fondata sulla ristrettezza dell’assetto societario e sul reciproco controllo tra i soci.
La presunzione non è considerata una presunzione di secondo grado: il fatto noto è la ristretta compagine sociale, dalla quale si desumono la conoscenza degli affari sociali e la plausibile partecipazione dei soci alla distribuzione degli utili non contabilizzati. La presunzione resta superabile con prova contraria.
Massime di principio
- In una società di capitali con pochi soci, soprattutto se legati da rapporti familiari o titolari della maggioranza delle quote, l’accertamento di utili extracontabili può consentire all’Amministrazione di presumere la loro distribuzione ai soci e il conseguente obbligo di operare le ritenute.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è automatica né assoluta: il contribuente può contrastarla dimostrando, ad esempio, che le somme sono state reinvestite nella società, utilizzate per coprire perdite, destinate a soggetti diversi dai soci o comunque non distribuite.
- La legittimazione processuale della società fallita spetta normalmente al curatore per le controversie patrimoniali comprese nel fallimento. La società può intervenire autonomamente solo in situazioni eccezionali di effettiva inerzia della curatela, non quando questa abbia scelto consapevolmente di non proseguire il giudizio.
- Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la motivazione effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se critica una ratio decidendi diversa, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Non è legittimo ridurre automaticamente un reddito accertato applicando percentuali forfettarie di costi se il giudice non motiva adeguatamente la decisione e il contribuente non dimostra l’inerenza e l’ammontare dei costi. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte non ha deciso nel merito tale questione perché i motivi dell’Agenzia erano mal coordinati con la motivazione della CTR.
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