Cassazione Penale, Sentenza n. 4493/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, qualificata come giudice dell'esecuzione competente, per il proseguimento del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva parzialmente accolto la domanda del condannato Pekic, proposta ai sensi dell'art.671 c.p.p. per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Il motivo del ricorso per cassazione era la violazione di legge (art.606, comma 1, lett. b, c.p.p.), in particolare dell'art.665, comma quarto, c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione competente non fosse il Tribunale di Ravenna ma la Corte di appello di Bologna, essendo l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, al momento della presentazione dell'istanza, la sentenza della Corte di appello di Bologna del 29 gennaio 2021 (irrevocabile il 25 maggio 2021).
Norme richiamate
art.671 c.p.p.
Norma che autorizza il condannato a presentare istanza per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; nel caso concreto Pekic ha agito in base a questa disposizione
art.665, comma quarto, c.p.p.
È richiamato per il principio di competenza del giudice dell'esecuzione: quando vi sono più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda
art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Ground di cassazione invocato dalla pubblica accusa per vizio di diritto (violazione di legge), qui riferito alla errata individuazione del giudice dell'esecuzione
Cass. Sez. 1, Sent. n.16127 del 01/04/2021, Rv. 281065-01
Giurisprudenza consolidata citata dalla Corte che conferma il principio secondo cui la competenza del giudice dell'esecuzione si radica nel giudice dell'ultimo provvedimento irrevocabile alla data di presentazione dell'istanza, anche se non ancora trascritto nel certificato del casellario
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione, in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, è determinata dall'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile alla data di presentazione dell'istanza, e non dall'ente che ha inizialmente trattato il procedimento.
- Se il giudice che decide non è quello competente, la relativa ordinanza è annullabile e gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione competente per il proseguimento.
- Chi propone istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art.671 c.p.p.) deve presentarla al giudice dell'esecuzione competente secondo il criterio dell'ultimo provvedimento irrevocabile; è prudente verificare lo stato dei provvedimenti e delle irrevocabilità prima di proporre l'istanza.
- La pubblica accusa può impugnare le ordinanze del giudice dell'esecuzione per vizi di competenza con ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 c.p.p.; tale vizio è motivo idoneo all'annullamento senza rinvio quando emerge che la competenza appartiene a diverso giudice dell'esecuzione.
- La mancata annotazione nel certificato del casellario giudiziale non pregiudica il sorgere della competenza in capo al giudice dell'ultimo provvedimento irrevocabile: l'irrevocabilità effettiva è il criterio decisivo.
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