Cassazione Penale, Sentenza n. 12724/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 01/04/2021 che ha confermato il sequestro preventivo (imprese, beni mobili, rapporti finanziari) disposto dal GIP dell'11/03/2021. Fattorini contestava l'insussistenza della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione o di aggravamento delle conseguenze dei reati, vizi procedurali, carenze e contraddittorietà della motivazione, la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e l'illegittimità del rigetto della richiesta di riesame; sosteneva inoltre che le società sequestrate erano a lui esclusivamente riconducibili e non riconducibili al sodalizio mafioso e che dichiarazioni e documenti erano stati travisati o non compromettenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudizio di legittimità contro ordinanze di sequestro preventivo sia ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice; nel caso di specie non sussisteva tale vizio radicale. La Corte ha ritenuto congrua e coerente la motivazione del Tribunale di Potenza sul fumus commissi delicti e sulla pertinenzialità dei beni, richiamando risultanze investigative (dichiarazioni di Giulio Sansone e del collaboratore Mateuz Wilk, conversazioni intercettate, fatti estorsivi a danno di Nicola Rubolino) e ha condiviso la valutazione del periculum in mora, essendo i beni strumentali al profitto del prevenuto e dell'organizzazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; qui richiamata per collocare l'ordinanza impugnata come provvedimento di riesame e come ambito di sindacato in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche per le spese processuali e la possibilità di condanna alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione ritenuta infondata o temeraria; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3000.
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammissibile soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice; distingue tra sindacato di diritto e sindacato di merito non consentito in cassazione.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio che non si può escludere la responsabilità per colpa nella proposizione di impugnazioni infondate; usata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile prevalentemente per violazioni di legge o per vizi motivazionali particolarmente gravi; non è lo strumento ordinario per una semplice revisione di merito della valutazione delle prove.
- Perché una misura cautelare patrimoniale sia confermata occorre che il giudice motivi il fumus commissi delicti e la pertinenzialità dei beni con elementi concreti (dichiarazioni, conversazioni, elementi investigativi) collegati logicamente all'accusa.
- Il periculum in mora può essere fondato anche sulla circostanza che i beni sequestrati sono strumentali al conseguimento di vantaggi economici per l'indagato o per l'organizzazione criminale, giustificando il rischio di reiterazione o di aggravamento.
- Le contestazioni sulla motivazione devono mostrare una lacuna o una illogicità così radicale da rendere incomprensibile il percorso argomentativo; mere richieste di riconsiderazione del merito non sono sufficienti.
- Chi propone ricorsi manifestamente infondati rischia condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e principi costituzionali sulla colpa nella proposizione dell'impugnazione), per cui è opportuno valutare cautamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
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