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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12724/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 01/04/2021 che ha confermato il sequestro preventivo (imprese, beni mobili, rapporti finanziari) disposto dal GIP dell'11/03/2021. Fattorini contestava l'insussistenza della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione o di aggravamento delle conseguenze dei reati, vizi procedurali, carenze e contraddittorietà della motivazione, la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e l'illegittimità del rigetto della richiesta di riesame; sosteneva inoltre che le società sequestrate erano a lui esclusivamente riconducibili e non riconducibili al sodalizio mafioso e che dichiarazioni e documenti erano stati travisati o non compromettenti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudizio di legittimità contro ordinanze di sequestro preventivo sia ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice; nel caso di specie non sussisteva tale vizio radicale. La Corte ha ritenuto congrua e coerente la motivazione del Tribunale di Potenza sul fumus commissi delicti e sulla pertinenzialità dei beni, richiamando risultanze investigative (dichiarazioni di Giulio Sansone e del collaboratore Mateuz Wilk, conversazioni intercettate, fatti estorsivi a danno di Nicola Rubolino) e ha condiviso la valutazione del periculum in mora, essendo i beni strumentali al profitto del prevenuto e dell'organizzazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; qui richiamata per collocare l'ordinanza impugnata come provvedimento di riesame e come ambito di sindacato in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per le spese processuali e la possibilità di condanna alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione ritenuta infondata o temeraria; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3000.

  • Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammissibile soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice; distingue tra sindacato di diritto e sindacato di merito non consentito in cassazione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio che non si può escludere la responsabilità per colpa nella proposizione di impugnazioni infondate; usata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile prevalentemente per violazioni di legge o per vizi motivazionali particolarmente gravi; non è lo strumento ordinario per una semplice revisione di merito della valutazione delle prove.
  • Perché una misura cautelare patrimoniale sia confermata occorre che il giudice motivi il fumus commissi delicti e la pertinenzialità dei beni con elementi concreti (dichiarazioni, conversazioni, elementi investigativi) collegati logicamente all'accusa.
  • Il periculum in mora può essere fondato anche sulla circostanza che i beni sequestrati sono strumentali al conseguimento di vantaggi economici per l'indagato o per l'organizzazione criminale, giustificando il rischio di reiterazione o di aggravamento.
  • Le contestazioni sulla motivazione devono mostrare una lacuna o una illogicità così radicale da rendere incomprensibile il percorso argomentativo; mere richieste di riconsiderazione del merito non sono sufficienti.
  • Chi propone ricorsi manifestamente infondati rischia condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e principi costituzionali sulla colpa nella proposizione dell'impugnazione), per cui è opportuno valutare cautamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.

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