Sentenza del 27/12/2017 n. 5636 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Dichiarazione rese da terzi - Elementi indiziari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento del maggior reddito era fondato sulle somme prelevate o comunque fuoriuscite dal conto corrente del contribuente e asseritamente concesse a mutuo a soggetti terzi. I mutuatari avevano rilasciato dichiarazioni per confermare la finalità delle somme ricevute, ma tali dichiarazioni sono state considerate semplici elementi indiziari. Esse non dimostravano in modo autonomo l'effettiva erogazione e ricezione del denaro né erano sufficienti, da sole, a superare la ricostruzione presuntiva dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La tesi del contribuente non è stata ritenuta adeguatamente provata. Le dichiarazioni dei soggetti mutuatari, non accompagnate da documentazione bancaria o da altri riscontri oggettivi, non potevano costituire da sole il fondamento della decisione. Per dimostrare che le somme erano state effettivamente date a mutuo, i mutuatari avrebbero dovuto fornire documentazione attestante la ricezione del denaro, come evidenze bancarie dei versamenti o dei trasferimenti.
Norme richiamate
Norme in materia di accertamento fiscale basato sulle movimentazioni bancarie
Le movimentazioni del conto corrente possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per ricostruire maggiori redditi, salvo che il contribuente fornisca una prova analitica e documentata della provenienza o della destinazione delle somme.
Principio della prova documentale dell'effettiva erogazione del mutuo
Le dichiarazioni rese dai soggetti che affermano di aver ricevuto somme a mutuo hanno valore meramente indiziario e devono essere corroborate da riscontri oggettivi, in particolare dalla documentazione bancaria relativa alla concreta ricezione del denaro.
Massime di principio
- In caso di accertamento fondato su versamenti o prelievi bancari, non è sufficiente fornire dichiarazioni di terzi sulla causa delle movimentazioni: occorre dimostrare analiticamente l'origine e la destinazione delle somme.
- Per provare l'esistenza di un mutuo è opportuno conservare un contratto o una dichiarazione ricognitiva del debito, oltre a bonifici, ricevute, estratti conto o altra documentazione bancaria che dimostri l'effettiva consegna del denaro.
- Le dichiarazioni dei mutuatari possono contribuire alla ricostruzione dei fatti, ma normalmente non sono decisive se non sono accompagnate da elementi indipendenti e verificabili.
- La prova deve collegare in modo preciso ogni movimentazione bancaria alla specifica operazione di mutuo, indicando importo, data, soggetti coinvolti e modalità di trasferimento.
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