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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30220/2025 del 16/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un'ingiunzione fiscale con cui la società concessionaria della riscossione, per conto di un comune, aveva richiesto il pagamento dell'ICI per l'anno 2009. I giudici di merito avevano rigettato la pretesa ritenendo non provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o inconciliabile, con violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie e civili; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico, che secondo la ricorrente risultava spedito e notificato in una certa data. La ricorrente ha inoltre sostenuto di avere prodotto documentazione idonea a dimostrare la notifica dell'atto presupposto e la convivenza del destinatario con il consegnatario al medesimo indirizzo, richiamando il regime presuntivo della notifica a persona di famiglia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha osservato che la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostrava sia che il destinatario dell'ingiunzione era erede del soggetto cui era stato notificato l'avviso di accertamento, sia che risultava convivente con quest'ultimo all'indirizzo di consegna dell'atto. In applicazione del principio sulla notificazione a persona di famiglia convivente, ha affermato che operava una presunzione di validità della notifica e che spettava al contribuente l'onere di provare il carattere occasionale della presenza del consegnatario. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché esamini le ulteriori ragioni di impugnazione dell'avviso dedotte nel ricorso introduttivo e riproposte in appello, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stata invocata per dedurre la nullità della sentenza di merito per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stata invocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, relativo alla notifica dell'avviso di accertamento.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione era dedotta dalla ricorrente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, deducendosi la sua violazione per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della decisione, asseritamente violata.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    Applicato per verificare la tempestività del ricorso per cassazione in mancanza di notifica della sentenza impugnata.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il termine di impugnazione della sentenza tributaria.

  • art. 139 c.p.c.

    Applicato per affermare la presunzione di validità della notificazione eseguita a persona di famiglia convivente con il destinatario.

Massime di principio

  • In tema di notificazione eseguita a persona di famiglia convivente con il destinatario, la consegna del piego nel luogo indicato sulla busta fa presumere che quel luogo sia residenza, dimora o domicilio del destinatario; chi contesta la validità della notifica ha l'onere di provare che la presenza del consegnatario fosse soltanto occasionale e momentanea.
  • Le sole risultanze anagrafiche non sono, da sole, sufficienti a superare la presunzione di validità della notifica quando risulti la consegna a un familiare convivente nel luogo di abitazione del destinatario.
  • Quando la parte ricorrente produce documentazione idonea a dimostrare la notifica dell'atto presupposto e la convivenza del destinatario con il consegnatario, il giudice di merito non può limitarsi ad affermare apoditticamente la mancata prova della notifica, dovendo valutare il materiale probatorio alla luce della presunzione prevista dall'art. 139 c.p.c.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato entro il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., richiamato nel processo tributario dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, esso è tempestivo in assenza di notificazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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