Cassazione Penale, Ordinanza n. 05131/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta ferma; non viene modificata la condanna per evasione né il riconoscimento della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione. L’unico motivo dedotto riguardava il riconoscimento della recidiva: il ricorrente ne contestava l’applicazione, ma la censura è stata ritenuta generica e manifestamente infondata perché non si confrontava con la motivazione della Corte d’appello, che aveva valorizzato sia i precedenti penali sia il fatto di evasione come indice di accresciuta pericolosità a delinquere.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del delitto di evasione, richiamata come reato oggetto della condanna confermata in appello.
recidiva
Il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto legittimo quando fondato non solo sui precedenti penali, ma anche sulla valorizzazione del reato commesso come indice di maggiore pericolosità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione di merito, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Il riconoscimento della recidiva può essere motivato non soltanto mediante il richiamo ai precedenti penali dell’imputato, ma anche valorizzando le caratteristiche del nuovo reato commesso come manifestazione di accresciuta pericolosità criminale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, la censura che attacca il giudizio sulla recidiva deve misurarsi con la motivazione concreta del giudice di merito, altrimenti non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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