Cassazione Civile, Ordinanza n. 08066/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per il recupero di costi dedotti e delle correlate maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, in relazione a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti con due fornitori considerati mere "cartiere". In primo grado gli avvisi erano stati annullati per vizi di motivazione e di allegazione degli atti richiamati; in appello la decisione era stata confermata anche valorizzando, nel merito, la ritenuta insufficienza degli elementi presuntivi dell'Ufficio e la prova documentale offerta dalla contribuente. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio di 60 giorni non fosse applicabile a un accertamento "a tavolino" e che, comunque, in materia di tributi armonizzati la contribuente non avesse allegato concreti elementi difensivi idonei; 2) violazione dell'art. 7 l. 212/2000, degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che gli avvisi fossero adeguatamente motivati per relationem e che gli atti richiamati fossero stati allegati o comunque riprodotti nel contenuto essenziale; 3) violazione delle norme sostanziali su deducibilità/detraibilità e dell'art. 2697 c.c., censurando l'avvenuta valorizzazione, da parte del giudice regionale, della sola regolarità formale della contabilità e dei pagamenti come prova dell'effettività delle operazioni, senza misurarsi con il compendio indiziario dell'Ufficio sulle operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame di merito e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto, in sintesi, che: quanto al contraddittorio endoprocedimentale, per i tributi non armonizzati non vi fosse obbligo nel caso di accertamento "a tavolino" e, per l'IVA, mancasse l'allegazione di specifici elementi che la contribuente avrebbe potuto spendere utilmente nel contraddittorio; quanto alla motivazione degli avvisi, il giudice di merito non aveva valutato concretamente i documenti e il contenuto degli atti richiamati, limitandosi a rilevare la mancata allegazione materiale; quanto infine alla prova dell'operazione, la CTR aveva attribuito rilievo decisivo a elementi formali e alla contabilità della contribuente, senza confrontarsi con la prova presuntiva offerta dall'Amministrazione sull'inesistenza delle operazioni. Il giudizio non è stato definito nel merito dalla Cassazione, ma rimesso al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, l. 212/2000
Il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo non operano automaticamente per gli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati la violazione rileva solo se il contribuente indica in concreto gli elementi difensivi che avrebbe potuto far valere e il giudice effettua una verifica prognostica ex ante sulla loro idoneità a incidere sull'esito del procedimento.
art. 7, l. 212/2000
L'atto impositivo deve contenere la chiara indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa; la motivazione per relationem è valida se gli atti richiamati sono conosciuti dal contribuente o se ne è riprodotto il contenuto essenziale.
art. 42, d.P.R. 600/1973
L'avviso di accertamento sui redditi è nullo se privo degli elementi essenziali di determinazione dell'imponibile e della motivazione; se richiama atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, questi devono essere allegati salvo riproduzione del contenuto essenziale.
art. 56, d.P.R. 633/1972
Per le imposte indirette l'atto deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; il richiamo ad altri atti impone l'allegazione solo se il loro contenuto non è già riprodotto e non sia noto al contribuente.
art. 2697 c.c.
La prova delle operazioni oggettivamente inesistenti grava sull'Amministrazione con elementi diretti o presuntivi; al contribuente spetta una rigorosa prova contraria, non sufficiente la mera regolarità formale di fatture, scritture contabili o mezzi di pagamento.
art. 109 d.lgs. 917/1986
La deducibilità dei costi presuppone l'effettività delle operazioni poste a base dei costi stessi.
art. 19 d.P.R. 633/1972
La detrazione IVA richiede che l'operazione sottostante sia effettivamente avvenuta e non solo formalmente documentata.
art. 39, d.P.R. 600/1973
Richiamato a sostegno dell'accertamento analitico-induttivo e dell'utilizzo di presunzioni nella ricostruzione del reddito.
art. 41-bis, d.P.R. 600/1973
Richiamato quale base dell'accertamento in presenza di elementi presuntivi e di rettifica della base imponibile.
art. 54, d.P.R. 633/1972
Richiamato quale fondamento dell'accertamento IVA con metodo presuntivo in presenza di operazioni ritenute inesistenti.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario fondato su verifiche "a tavolino", il contraddittorio preventivo non è sempre imposto: per i tributi non armonizzati opera solo se previsto dalla legge, mentre per i tributi armonizzati la sua omissione comporta invalidità solo se il contribuente dimostra quali elementi difensivi concreti avrebbe potuto introdurre e il giudice apprezza ex ante la loro possibile incidenza sull'esito dell'istruttoria amministrativa.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è sufficiente quando gli atti richiamati siano conosciuti dal contribuente o siano riprodotti nel loro contenuto essenziale; non è necessaria, di per sé, la materiale allegazione di tutti i documenti richiamati.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta fornito tale quadro indiziario, il contribuente deve offrire una prova contraria rigorosa e specifica, che non può risolversi nella sola regolarità formale della contabilità, delle fatture o dei pagamenti.
- La prova della concreta esecuzione di prestazioni fatturate deve misurarsi con l'intero compendio indiziario dell'Ufficio: elementi formali o documentali isolati non bastano, da soli, a superare una ricostruzione presuntiva dell'inesistenza dell'operazione.
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