Sentenza n. 2481/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento prot. n. 190 del 26.1.2026 notificato a mezzo pec in data 26.1.2026 dal Distretto Regio di Caserta C01, recante ordine di cessazione immediata di Attività, del provvedimento prot. n. 312 del 5.2.2026, recante riscontro a istanza di voltura dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività della ricorrente, del verbale del Comando Carabinieri per la Tutele della Salute – N.A.S. di Caserta del 16.1.2026 e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della Struttura ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'amministrazione ha ritirato il provvedimento impugnato dopo aver rilasciato alla ricorrente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività contestata; tale sopravvenienza ha eliminato l'interesse attuale alla decisione di annullamento. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Atto impugnato: ordine di cessazione immediata dell'attività, diniego o riscontro negativo all'istanza di voltura dell'autorizzazione e verbale dei Carabinieri NAS
Esito
Favorevole al resistente (ente autorizzante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, l'ordine di cessazione immediata dell'attività adottato dal Distretto Regio di Caserta C01, il successivo riscontro all'istanza di voltura dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività e il verbale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Caserta, deducendo l'illegittimità degli atti e chiedendo la tutela dei propri interessi. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione ritira il provvedimento impugnato e rilascia al ricorrente il titolo amministrativo richiesto, viene meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese, che possono essere integralmente compensate quando la particolarità della fattispecie lo giustifica.
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