Sentenza n. 1394/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l’amministrazione generale, -OMISSIS- del 12 luglio 2022, di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto n. 34 del 21 febbraio 2022, per mancanza del requisito di cui all'art. 2, lett. e), del relativo bando di concorso; - della nota prot. -OMISSIS-del 13 luglio 2022 con la quale l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'esclusione dalla procedura concorsuale per mancanza del requisito di cui all’art. 2, lett. e), del bando; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco per mancanza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver superato la prova preselettiva, è stato escluso per asserita mancanza del requisito previsto dall’art. 2, lett. e), del bando, consistente nel possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Ha dedotto l’erroneità dell’esclusione, sostenendo che il diploma triennale di qualifica professionale di operatore meccanico, conseguito nel 2012 presso un istituto professionale di istruzione superiore e prodotto con la domanda di partecipazione, costituisse un titolo di studio conseguito presso una scuola secondaria ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 297/1994. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il titolo posseduto fosse soltanto un diploma di qualifica professionale triennale e non un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione. Il diploma triennale di qualifica professionale non è equiparabile al diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto dal bando. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195 del d.lgs. n. 297/1994, il diploma conseguito al termine di un corso triennale presso un istituto professionale è qualificato dalla legge come “diploma di qualifica” e, pur costituendo un titolo superiore a quello dell’obbligo, si distingue dal diploma di istruzione secondaria superiore per denominazione, durata del percorso e possibilità di utilizzazione. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado presuppone invece un percorso quinquennale concluso con esame di maturità o di abilitazione, idoneo a consentire l’accesso agli studi universitari o ad abilitare all’esercizio di una professione. Il giudice ha richiamato anche il precedente orientamento secondo cui non rileva il fatto che il titolo sia stato rilasciato da un istituto secondario di secondo grado, dovendo avere rilievo il contenuto e la tipologia del titolo conseguito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della costituzione solo formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 2, lett. e), bando di concorso
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Il requisito richiesto dal bando deve essere interpretato come riferito a un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non a qualsiasi titolo rilasciato da un istituto secondario di secondo grado.
art. 191 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
La disposizione è richiamata insieme all’art. 195 per distinguere i titoli rilasciati dagli istituti professionali e la loro collocazione nell’ordinamento scolastico.
art. 195 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Il diploma rilasciato da un istituto professionale, al termine di un corso di durata triennale - definito dalla norma “diploma di qualifica” - “dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado”.
Il diploma triennale rilasciato da un istituto professionale è un diploma di qualifica, distinto dal diploma di istruzione secondaria superiore richiesto dal bando.
art. 1 l. 10 dicembre 1997, n. 425
È richiamata per evidenziare che il diploma di istruzione secondaria di secondo grado presuppone il superamento di un esame di Stato al termine del percorso previsto.
Massime di principio
- Il requisito concorsuale del diploma di istruzione secondaria di secondo grado non è soddisfatto dal solo possesso di un titolo rilasciato da un istituto secondario di secondo grado: occorre che il titolo abbia natura di diploma di istruzione secondaria superiore, normalmente conseguito al termine di un percorso quinquennale con superamento dell’esame di Stato o di maturità.
- Il diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da un istituto professionale, pur essendo un titolo superiore a quello della scuola dell’obbligo, non è equiparabile al diploma di istruzione secondaria di secondo grado quando il bando richiede espressamente quest’ultimo.
- Nell’interpretare i requisiti di ammissione a un concorso occorre distinguere la denominazione, la durata del percorso formativo e gli effetti giuridici del titolo, senza attribuire rilievo decisivo alla sola circostanza che esso sia stato rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado.
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