Cassazione Penale, Sentenza n. 506/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto Morandi, sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis, ha presentato reclamo per ottenere che l'Amministrazione consentisse l'acquisto in istituto di riviste in libera vendita non comprese nell'elenco noto come mod. 72. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva accolto il reclamo, ritenendo che le restrizioni dovessero essere strettamente proporzionate e che l'Amministrazione potesse comunque eseguire controlli preventivi. Il Ministero ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'inammissibilità per genericità della domanda, la discrezionalità amministrativa nella regolazione delle modalità di acquisizione della stampa e la legittima necessità di limitare l'ingresso di pubblicazioni per motivi di ordine e sicurezza.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza e il Magistrato di sorveglianza si siano indebitamente intromessi in aree di valutazione discrezionale spettanti all'Amministrazione penitenziaria. La Corte ha affermato che le limitazioni previste per i detenuti in regime 41-bis (acquisto della stampa tramite canali interni, divieto di ricezione dall'esterno, ecc.) trovano fondamento nella normativa primaria e in circolari applicative e sono dirette a salvaguardare ordine e sicurezza; tali misure non costituiscono di per sé una negazione del diritto all'informazione, purché i canali amministrativi assicurino un servizio efficiente e non costituiscano barriere di fatto. Inoltre la richiesta del detenuto è stata qualificata come generica e priva della necessaria allegazione di una lesione concreta del diritto; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata (conseguentemente vince il Ministero).
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Norma speciale che giustifica un regime detentivo differenziato e legittima misure restrittive (anche sui 'beni' ricevibili dall'esterno) per tutelare ordine e sicurezza esterna; le misure previste sono fonte legittima di limitazioni alle modalità di esercizio dei diritti del detenuto.
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Regolano il reclamo giurisdizionale davanti al Magistrato di sorveglianza: tutelano posizioni giuridiche qualificabili come diritti quando siano lesi da condotte amministrative e determinino un attuale e grave pregiudizio.
art. 18-ter, comma 1, lett. a), Ordinamento penitenziario
Prevede limiti alla ricezione di stampa, ma non esclude che la sottoposizione al regime 41-bis possa comportare ulteriori restrizioni fondate sulla norma speciale.
Circolare Dipartimentale del 2 ottobre 2017
Circolare Dipartimentale 2/10/2017
Stabilisce modalità attuative per ingresso, circolazione e detenzione della stampa in sezioni 41-bis: acquisto tramite impresa di mantenimento o personale delegato, divieto di ricezione dall'esterno; finalizzata a creare canali sicuri contro comunicazioni occulte.
Sentenza Corte Costituzionale n. 122/2017
sentenza n. 122 del 08/02/2017
Ha ritenuto compatibili con la Costituzione le limitazioni previste per il regime 41-bis, precisando però che l'Amministrazione deve garantire il servizio in modo efficiente per non creare barriere di fatto all'esercizio del diritto all'informazione.
mod. 72 (elenco delle pubblicazioni autorizzate)
Elenco utilizzato dall'Amministrazione per definire le pubblicazioni che possono essere immesse con modalità autorizzate nelle sezioni 41-bis; la mancata inclusione in mod. 72 legittima l'ulteriore verifica e possibile esclusione per ragioni di sicurezza.
Massime di principio
- Distinguere tra diritto soggettivo 'in sé' (nucleo intangibile) e le modalità di esercizio del diritto: le seconde possono essere regolate e limitate dall'Amministrazione purché non siano manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti.
- Il regime 41-bis costituisce norma speciale che legittima misure più restrittive per prevenire comunicazioni illecite; tali misure possono comprendere il controllo sull'ingresso di stampa e pubblicazioni.
- L'Amministrazione ha ampia discrezionalità organizzativa e di sicurezza nello stabilire canali sicuri (es. acquisto tramite impresa di mantenimento), ma è tenuta a garantire che tali canali siano efficienti e non creino barriere di fatto all'esercizio del diritto all'informazione.
- Il reclamo giurisdizionale è ammissibile solo per lesioni concrete e attuali di diritti; richieste generiche prive di specificazione della pubblicazione o del pregiudizio non sono sufficienti.
- Il giudice può sindacare le scelte amministrative solo se risultano manifestamente illogiche, irragionevoli o tali da tradursi in una negazione surrettizia del diritto fondamentale; altrimenti la valutazione tecnica-organizzativa spetta all'Amministrazione.
- Chi richiede l'accesso a pubblicazioni non previste deve allegare la concreta rilevanza del materiale per l'esercizio di diritti fondamentali o dimostrare che i canali amministrativi non assicurano la concreta fruizione (tempi, ostacoli), per convincere il giudice a superare la discrezionalità amministrativa.
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