Cassazione Penale, Sentenza n. 31262/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 178 co.1 lett. c) e 179 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano. Gli altri motivi del ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il motivo ritenuto fondato riguarda la nullità del giudizio d'appello per vizio di rappresentanza e difetto di notifica: la ricorrente aveva tempestivamente nominato via PEC i nuovi difensori con elezione di domicilio nello loro studio e revocato il precedente difensore, ma la nomina è pervenuta alla 3^ sezione penale della Corte solo dopo che il giudizio era stato trattato e la notifica dell'appello era invece stata inviata al difensore revocato. Ciò ha impedito la partecipazione effettiva dei nuovi difensori al rito cartolare. Sono stati comunque proposti altri motivi (errata qualificazione del fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, questioni relative alle lesioni, aggravante ex art. 61 n.5, diniego delle attenuanti), che però sono stati assorbiti dal giudice della cassazione.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. co.1 lett. c)
riconosce la censura procedurale di nullità per vizio di rappresentanza e mancata partecipazione del difensore nominato; è il capo di inammissibilità/fondatezza usato per proporre ricorso per cassazione
art. 178 c.p.p. co.1 lett. c)
la Corte ha ritenuto sussistente la nullità per violazione delle garanzie difensive con riferimento alla mancata e valida partecipazione del difensore di fiducia
art. 179 c.p.p.
invocata in relazione alle nullità, la norma disciplina la rilevabilità e le conseguenze delle nullità processuali; la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio per la nullità accertata
art. 599 c.p.p.
norma inerente alla notifica degli atti al difensore o all'imputato; richiamata nel quadro delle vizi di notificazione che hanno impedito la partecipazione del nuovo difensore
art. 601 c.p.p.
riguarda la notificazione degli atti nel rito cartolare; la corretta applicazione era rilevante per valutare se la notifica fosse stata efficace nei confronti del difensore eletto
art. 61 n. 5 c.p.
menzionata tra le censure relative alla valutazione delle aggravanti, ma non valutata nel merito dalla Cassazione perché il motivo decisivo ha reso assorbenti le altre censure
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
richiamato nel contesto del rito cartolare e del processo trattato con contraddittorio scritto, confermando la legittimità delle comunicazioni via PEC ma anche la necessità della corretta ricezione da parte della Corte
Massime di principio
- La tempestiva nomina di nuovi difensori via PEC e l'elezione di domicilio devono essere effettivamente pervenute e annotate dalla Cancelleria prima dell'udienza: la mancata ricezione/annotazione che impedisca la partecipazione può costituire motivo di nullità.
- La notifica degli atti al difensore revocato, quando la revoca e la nuova nomina sono già state comunicate, può determinare l'invalidità del percorso processuale se priva l'imputato della difesa effettiva.
- Nel rito cartolare è particolarmente cruciale che le comunicazioni telematiche siano correttamente gestite e annotate dalla Corte; l'accertamento posteriore della trasmissione tardiva può portare all'annullamento senza rinvio se la nullità è manifesta e incide sull'esercizio della difesa.
- Se la Corte di Cassazione accerta una nullità che travolge l'intero giudizio, gli altri motivi attinenti al merito possono essere assorbiti e non esaminati.
- Per evitare il rischio di nullità, il difensore che subentra dovrebbe verificare la presa in carico da parte della Cancelleria e, in caso di mancata annotazione, sollevare subito eccezioni e chiedere la fissazione di udienza o la ripetizione dell'atto necessario alla partecipazione.
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