Cassazione Civile, Ordinanza n. 01815/2025 del 25/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012. L’Ufficio aveva riqualificato come unica cessione d’azienda una serie di negozi stipulati tra due società: un contratto di affitto d’azienda con preliminare di vendita, un contratto estimatorio e un successivo contratto di cessione d’azienda. La commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società contribuente, ma la commissione tributaria regionale aveva ribaltato la decisione, ritenendo che gli atti, letti complessivamente, rivelassero una cessione d’azienda ab origine e valorizzando l’art. 20 del TUR per attribuire rilievo alla causa reale e al risultato economico unitario dell’operazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del TUR e dell’art. 10-bis della l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva illegittimamente considerato unitariamente i diversi atti negoziali invece dei singoli atti e che tale riqualificazione non poteva essere operata ai fini IVA sulla base dell’art. 20 del TUR. Con il secondo motivo ha chiesto l’applicazione dello ius superveniens in materia di sanzioni, invocando il d.lgs. n. 158/2015 e l’art. 1, comma 133, l. n. 208/2015, come lex mitior sopravvenuta non applicata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata avesse fatto applicazione dell’art. 20 del TUR in un contesto in cui la questione riguardava l’IVA e non l’imposta di registro. Ha quindi cassato la sentenza della CTR nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame della legittimità degli avvisi di accertamento alla luce dei principi interni e unionali in materia di IVA, valutando tutte le circostanze del caso senza i limiti probatori propri dell’art. 20 del TUR. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Non è applicabile alla qualificazione dell’operazione ai fini IVA; i limiti probatori e la regola di lettura degli atti rilevano solo ai fini dell’imposta di registro.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato solo per escluderne la rilevanza, poiché il principio di alternatività tra IVA e registro opera soltanto nell’ipotesi in cui sia accertata la debenza dell’IVA, con applicazione del registro in misura fissa.
art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212
È invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma non risulta decisivo nella ratio della decisione, che accoglie il ricorso per l’erroneo uso dell’art. 20 TUR.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Invocato come ius superveniens in materia sanzionatoria; il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 1, comma 133, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Invocato come norma sopravvenuta più favorevole in materia di sanzioni; la Corte non ne esamina nel merito l’applicazione per assorbimento.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di IVA, la qualificazione di una sequenza di operazioni negoziali come cessione d’azienda deve avvenire mediante una valutazione globale di tutte le circostanze del caso concreto, senza applicare i limiti probatori propri dell’art. 20 del TUR, che disciplinano l’imposta di registro.
- L’art. 20 del TUR non può essere utilizzato come base normativa per riqualificare ai fini IVA una pluralità di atti come un’unica operazione economica, poiché la sua funzione resta circoscritta alla determinazione dell’imposta di registro.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro ex art. 40 TUR rileva solo quando sia stata accertata la debenza dell’IVA, comportando in tal caso l’applicazione del registro in misura fissa.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione con rinvio, il motivo relativo all’applicazione di una disciplina sopravvenuta sulle sanzioni può restare assorbito.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve riesaminare la legittimità dell’atto impositivo secondo i principi interni e dell’Unione in materia di IVA, senza applicare criteri probatori estranei a tale imposta.
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