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Sentenza

Sentenza n. 3131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica che ha annullato d’ufficio il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero aveva impugnato il decreto presidenziale del 12 settembre 2022, con cui era stato annullato in autotutela il decreto del 26 gennaio 2016 di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’annullamento era stato motivato dall’emersione, nell’ambito di un procedimento penale, di una condotta illecita posta in essere da una dipendente della Direzione centrale per la cittadinanza, che aveva abusivamente alterato i dati di numerose pratiche mediante l’utilizzo delle credenziali informatiche di un dirigente, consentendo definizioni favorevoli senza la necessaria istruttoria e in tempi anormalmente ridotti. La pratica dell’interessato risultava compresa nell’elenco delle irregolarità trasmesso alla Procura, con indicazione dell’utilizzo illecito della credenziale e della mancanza del timbro dell’UTG di Roma e della marca da bollo. In appello, l’interessato ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 3 e 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, l’omessa valutazione della convalida prevista dall’art. 21-nonies, comma 2, nonché la violazione del principio di tutela dell’affidamento. Ha sostenuto che non fosse stata dimostrata né l’effettiva insussistenza dei requisiti per la cittadinanza né la concreta connessione tra la propria pratica e gli illeciti accertati, e che la motivazione dell’autotutela fosse standardizzata e non considerasse il consolidamento degli effetti del provvedimento e la sua buona fede.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR Lazio. Ha ritenuto che la manipolazione abusiva della pratica integrasse un grave e insanabile difetto di istruttoria, idoneo a giustificare l’avvio dell’autotutela e l’annullamento d’ufficio del decreto concessorio. Il nesso tra la pratica dell’interessato e la fattispecie criminosa risultava comprovato dall’inclusione nominativa della pratica nell’elenco delle irregolarità trasmesso alla Procura. La circostanza che il decreto fosse stato successivamente adottato da organi apicali competenti non sanava il vizio genetico, poiché l’istruttoria era stata alterata nella fase precedente e mancavano elementi indefettibili, tra cui il timbro dell’UTG e la marca da bollo. È stata respinta anche la censura relativa all’affidamento: l’illecito del funzionario, pur potendo astrattamente consentire un affidamento del privato in buona fede, non rende tale affidamento necessariamente meritevole di tutela. Nel caso concreto l’interesse pubblico al ripristino della legalità, adeguatamente individuato e motivato, prevaleva sull’interesse alla conservazione degli effetti dell’atto. La condotta irregolare del funzionario non può produrre effetti favorevoli per il privato quando incide su presupposti essenziali di legittimità dell’azione amministrativa. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Disciplina il titolo normativo in base al quale era stata concessa la cittadinanza italiana; la concessione è stata ritenuta viziata per la radicale carenza dell’istruttoria.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento di autotutela; il giudice ha ritenuto congruamente motivato l’interesse pubblico al ripristino della legalità.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Consente l’annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo; la manipolazione abusiva della pratica ha integrato un grave e insanabile difetto di istruttoria, non suscettibile di convalida o conservazione degli effetti.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    La possibilità di convalida non impone all’amministrazione di conservare gli effetti dell’atto quando il vizio incide su elementi indefettibili dell’istruttoria e sulla stessa genesi del provvedimento.

  • artt. 615-ter e 615-quater c.p.

    Richiamati quale base delle condotte penalmente accertate di accesso abusivo e alterazione dei dati informatici relativi alle pratiche di cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi dell’interessato.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La manipolazione abusiva della pratica amministrativa da parte di un funzionario, quando incide su elementi indefettibili dell’istruttoria e sui presupposti essenziali del provvedimento favorevole, integra un grave e insanabile difetto di istruttoria che può giustificare l’annullamento d’ufficio anche se l’atto finale è stato formalmente adottato da organi competenti.
  • L’adozione del provvedimento favorevole da parte dell’organo competente non sana il vizio genetico derivante dall’alterazione illecita della fase istruttoria, quando tale alterazione abbia impedito l’effettivo accertamento dei presupposti di legge.
  • L’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento d’ufficio può consistere nel ripristino della legalità violata e nell’eliminazione degli effetti di un provvedimento formato mediante un’istruttoria radicalmente inattendibile; tale interesse prevale sull’interesse alla conservazione dell’atto quando il vizio incide su presupposti essenziali.
  • L’affidamento del privato, anche se in astratto configurabile in presenza di un illecito imputabile esclusivamente al funzionario e di buona fede del beneficiario, è tutelabile solo se concretamente meritevole, all’esito del bilanciamento con l’interesse pubblico. Non può prevalere quando la conservazione dell’atto produrrebbe effetti favorevoli fondati su una violazione procedimentale incidente su elementi indefettibili di legittimità.
  • La convalida non è doverosa quando il vizio dell’atto non è meramente formale, ma riguarda la radicale assenza o inattendibilità dell’istruttoria necessaria per verificare i presupposti sostanziali del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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