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Sentenza

Sentenza n. 649/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1488/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – Seconda Sezione Civile – Lavoro, pubblicata in data 14.11.2024.

Giustizia amministrativa202500936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato il Ministero all’attribuzione di 500 euro tramite la Carta Elettronica per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1488/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli 500 euro tramite la Carta Elettronica per l’anno scolastico 2023/2024, oltre accessori di legge. Ha dedotto l’avvenuta notifica della sentenza all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la persistente inerzia dell’amministrazione, chiedendo anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato che l’amministrazione aveva finalmente dato integrale esecuzione alla sentenza, accreditando la Carta del docente per le annualità richieste, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha inoltre esaminato d’ufficio la ritualità della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato e che il ricorrente aveva ritualmente trasmesso il titolo esecutivo al Ministero, presso la Direzione generale per il personale scolastico, mediante PEC del 29 novembre 2024. È stato quindi ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva accreditato la Carta del docente e soddisfatto integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, non residuava materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio; sono state liquidate in 500 euro per compensi, oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è rituale quando il titolo viene trasmesso mediante PEC a una struttura dell’amministrazione individuabile come sede reale e competente rispetto all’esecuzione, anche se non coincide con la sede centrale dell’ente, purché la trasmissione sia idonea a portare il titolo nella disponibilità dell’amministrazione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 deve essere verificato con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione; decorso tale termine, il ricorso per ottemperanza può essere esaminato sotto il profilo dell’ammissibilità temporale.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente consegue la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato.
  • Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene definito con cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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