Cassazione Penale, Ordinanza n. 15384/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 116 del codice della strada, commessa il 28 maggio 2018. Deduce tre censure: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 5 d.lgs. n. 8/2016 e 125, comma 3, c.p.p. per avere i giudici ritenuto definitiva una precedente violazione amministrativa del 10 aprile 2018 ai fini dell'esclusione della depenalizzazione; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 131-bis c.p. e 125, comma 3, c.p.p. per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (3) violazione di legge per non avere dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, che secondo la difesa sarebbe maturata prima della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che tutte le doglianze sono generiche e aspecifiche, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e non assolvono alla funzione di critica argomentata richiesta in sede di legittimità. Osserva inoltre che il primo motivo è manifestamente infondato, poiché per provare la recidiva nel biennio, idonea a escludere la depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 8/2016, non è necessaria una prova documentale della definitività del precedente illecito, essendo sufficiente un elemento di prova in mancanza di specifiche allegazioni difensive contrarie. Quanto al secondo motivo, ritiene corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto in ragione della non occasionalità della condotta e dei precedenti penali. Quanto al terzo, conferma il rigetto dell'eccezione di prescrizione applicando la disciplina della riforma Orlando per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. n. 285/1992
È la norma incriminatrice oggetto di contestazione nel giudizio di merito; la sentenza di legittimità si limita a registrare la condanna confermata per tale violazione.
art. 5 d.lgs. n. 8/2016
Per escludere la depenalizzazione per recidiva nel biennio non è richiesta la produzione di una formale attestazione documentale della definitività del precedente illecito; è sufficiente un elemento di prova, salvo specifiche allegazioni difensive contrarie.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Invocato come parametro del vizio di motivazione; la Corte ribadisce che le doglianze non possono essere generiche o aspecifiche e devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta non sia occasionale e risulti caratterizzata da precedenti specifici e da un quadro di innumerevoli precedenti penali.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
riforma Orlando
Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della riforma Orlando in materia di prescrizione.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna al versamento alla Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità, salvo specifiche ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e argomentate, capaci di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Ai fini dell'esclusione della depenalizzazione per recidiva nel biennio, non è indispensabile una prova documentale della definitività del precedente accertamento amministrativo, potendo bastare un diverso elemento di prova non specificamente contrastato dalla difesa.
- La particolare tenuità del fatto va negata quando la condotta non sia occasionale e il quadro complessivo mostri una reiterazione della medesima violazione o una significativa gravità personale dell'autore.
- L'eccezione di prescrizione deve essere valutata secondo la disciplina temporale applicabile al reato; per i fatti commessi nel periodo indicato dalla riforma Orlando si applica il relativo regime prescrizionale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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