Cassazione Penale, Sentenza n. 22632/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione del 25/06/2024 che aveva ritenuto che, nel caso di specie, la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione in un frigorifero/congelatore collocato nel magazzino contiguo all'esercizio non integrasse la contravvenzione prevista dall'art. 5, lettere b) e d) della L. 283/1962 per mancanza della prova della destinazione alla vendita.
La decisione
Il ricorso del Pubblico Ministero è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trieste in diversa persona fisica per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che la mera detenzione, all'interno del complesso dell'esercizio pubblico, di alimenti in cattivo stato di conservazione integri la contravvenzione ex art. 5 L. 283/1962 indipendentemente dalla prova specifica della messa in vendita; ha inoltre affermato che il giudice può desumere lo stato di cattiva conservazione sulla base della documentazione e delle dichiarazioni degli operanti senza frequente obbligo di analisi di laboratorio, e ha collegato l'illecito all'interesse del consumatore (sfera di affidamento) nonché agli obblighi di tracciabilità e di posizioni di garanzia imposti dalla normativa europea e nazionale.
Norme richiamate
Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lettere b) e d)
La Corte interpreta la lettera b) come comprensiva della detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione all'interno dei locali di un esercizio autorizzato, anche se non è provata la concreta messa in vendita; la norma tutela l'interesse del consumatore all'affidamento sulla corretta conservazione (ratio collegata sia al reato di danno sia, in prospettiva, al pericolo presunto).
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110, art. 3
art. 3, D.Lgs. 27/01/1992, n. 110
Richiamato come esempio di prescrizioni tecniche per surgelati: la detenzione/gestione non conforme alle modalità e tempi prescritti può integrare la contravvenzione se causa cattiva conservazione.
Regolamento (CE) 852/2004, art. 3 e considerandi
Reg. CE 852/2004, art. 3 (principi generali di igiene) e considerandi 3,7,17,20
Il Regolamento fonda l'obbligo in capo agli operatori di garantire requisiti igienici e tracciabilità lungo la filiera; la Corte lo usa per giustificare la posizione di garanzia dell'operatore e l'idea che la tutela della salute si realizzi anche attraverso la tutela della 'sicurezza alimentare' e dell'affidamento del consumatore.
Giurisprudenza della Cassazione (orientamenti citati)
ex multis: Sez. U, n. 443 del 19/12/2001 (Butti); Sez. 3, n. 46860 del 16/10/2007 (Pulejo); Sez. 3, n. 39037 del 10/05/2018 (Malcaus); Sez. 3, n. 14549 del 05/03/2020 (Di Lecce); Sez. 3, n. 19179 del 13/01/2015 (Callegari)
La Corte richiama un consolidato indirizzo secondo cui: (i) il giudice può valutare lo stato di cattiva conservazione sulla base degli elementi oggettivi documentati dagli operanti anche senza analisi di laboratorio; (ii) la mera disponibilità/materiale detenzione di alimenti in cattivo stato nei locali dell'esercizio integra la fattispecie; (iii) la norma può essere letta sia come reato di danno (tutela dell'ordine alimentare/affidamento) sia come reato di pericolo presunto volto a proteggere la salute pubblica.
Massime di principio
- La presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione all'interno dell'insieme dei locali di un esercizio autorizzato (anche se in un magazzino o locale contiguo) può integrare la contravvenzione ex art. 5 L. 283/1962 senza che sia necessario provare la concreta messa in vendita di quei singoli prodotti.
- Il giudice può accertare lo stato di cattiva conservazione sulla base delle verbalizzazioni degli operanti e di elementi oggettivi riscontrati in sede di controllo, senza obbligo assoluto di analisi di laboratorio.
- La norma tutela sia l'interesse del consumatore all'affidamento sulla corretta conservazione degli alimenti (dimensione di 'danno' all'ordine alimentare) sia la salute pubblica (dimensione di 'pericolo' o pericolo presunto); ciò giustifica un'anticipazione della soglia di punibilità rispetto al danno concreto.
- La semplice presenza, in vista della fornitura o comunque nella materiale disponibilità dell'operatore commerciale, di prodotti alimentari non correttamente conservati è idonea a integrare la contravvenzione; la separazione fisica non è necessariamente sufficiente a escludere il rischio di confusione con prodotti destinati al consumo.
- Gli operatori devono osservare obblighi formali e sostanziali (tracciabilità, segregazione dei rifiuti/merci da eliminare, procedure di smaltimento) perché il mancato rispetto determina responsabilità anche in termini colposi.
- In giudizio l'assenza di evidenza sul bancone di vendita o la presenza di un frigorifero distinto con prodotti integri non esclude automaticamente la responsabilità se nel complesso dell'esercizio sono custoditi alimenti deteriorati.
- Per diminuire il rischio di responsabilità penale gli esercenti devono documentare immediatamente la rimozione/smigrazione/smaltimento dei prodotti deteriorati, mantenere registri di tracciabilità, separare fisicamente e chiaramente i rifiuti alimentari e adottare procedure interne di controllo e formazione del personale.
- Se il giudice di merito omette di applicare correttamente i principi su cui si fonda l'art. 5, la decisione può essere annullata con rinvio dalla Corte di legittimità; in caso di ispezione, raccogliere e conservare prove documentali (verbali, foto, registri) è determinante.
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