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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32662/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. avverso una precedente sentenza della Cassazione che aveva respinto il suo ricorso contro una decisione della CTR Toscana in materia di ICI su terreni. Con il primo motivo ha dedotto un errore di fatto della Corte per aver ritenuto sussistente la concreta utilizzabilità edificatoria dei terreni, trascurando documenti e circostanze che, a suo dire, escludevano ogni potenzialità edificatoria. Con il secondo motivo ha dedotto un ulteriore errore di fatto per aver ritenuto legittima la valutazione del terreno anche in assenza di compravendite nel periodo considerato, sostenendo invece che tale assenza, unita all'inerzia dell'amministrazione nella pianificazione urbanistica, avrebbe dovuto incidere in modo decisivo sulla stima del valore venale. In sostanza, la ricorrente ha cercato di far valere come errori percettivi della Cassazione doglianze che, secondo la sua prospettazione, attenevano all'edificabilità del bene, alla sua valutazione fiscale e alla qualificazione pertinenziale del terreno.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto contestazioni sulla valutazione e sull'interpretazione di fatti, documenti e norme di diritto già esaminati nella precedente decisione. Ha ribadito che, ai fini della revocazione della sentenza di cassazione, è necessario un errore percettivo, non un errore di giudizio o di diritto. Poiché la ricorrente mirava in realtà a rimettere in discussione la qualificazione dei terreni come edificabili ai fini ICI, la determinazione del valore venale e la rilevanza della pertinenzialità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c., quindi per errore di fatto percettivo e non per errori di giudizio o di diritto.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e decisione.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Un'area è fabbricabile ai fini ICI se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale del Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La base imponibile dei terreni fabbricabili va determinata secondo il valore venale in comune commercio, secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza e dalla decisione impugnata.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. n. 203/2005

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente mal applicata in relazione alla valutazione dei terreni ai fini ICI/IMU.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione presupponga l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che dagli atti risulti invece incontrovertibilmente escluso o accertato, e non quando si contesti la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
  • Non integra errore revocatorio la critica alla lettura dei motivi di ricorso, né la denuncia di una diversa interpretazione di documenti, fatti processuali o precedenti giurisprudenziali: tali doglianze appartengono al piano dell'errore di giudizio o di diritto.
  • Ai fini ICI, un terreno è da considerarsi edificabile se tale qualificazione deriva dallo strumento urbanistico generale, anche in mancanza di strumenti attuativi o di approvazione regionale, ferma la possibilità di valutare le concrete limitazioni edificatorie nella determinazione del valore.
  • L'assenza di transazioni immobiliari nel periodo di riferimento non impedisce di per sé la stima del valore venale del terreno e non rende illegittimi i criteri utilizzati dall'amministrazione o dal giudice di merito, ove la valutazione sia comunque motivata e supportata da parametri congrui.
  • La natura pertinenziale del bene, ai fini fiscali, deve risultare in modo specifico dalla dichiarazione del contribuente; non è sufficiente dedurla per la prima volta in giudizio per sottrarre il bene alla tassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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