Sentenza del 21/11/2016 n. 6071 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Determinazione induttiva del reddito - Mancata esibizione documentale in sede amministrativa - Inutilizzabilità della documentazione in sede di giudizio - Sussiste - Furto - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la determinazione induttiva del reddito, sostenendo che il furto della documentazione contabile giustificasse la mancata esibizione dei documenti durante il procedimento amministrativo e consentisse di produrli successivamente in giudizio. In particolare, chiedeva il riconoscimento dei costi risultanti dalla documentazione trafugata.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. La documentazione contabile non esibita in sede amministrativa è stata ritenuta inutilizzabile in giudizio ai sensi degli artt. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 e 52, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972. Il furto, da solo, non prova né l’effettiva sostenibilità dei costi né l’impossibilità di ricostruire la documentazione, ad esempio richiedendo copie delle fatture ai fornitori. La mancata esibizione ha quindi legittimato l’accertamento analitico-induttivo.
Norme richiamate
Art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
La documentazione contabile non esibita o non trasmessa in risposta agli inviti dell’Amministrazione finanziaria può diventare inutilizzabile a favore del contribuente nel successivo giudizio, salvo che ricorrano specifiche condizioni giustificative previste dalla legge.
Art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
In materia di IVA, i documenti non esibiti durante l’attività di controllo possono essere esclusi dall’utilizzabilità processuale. La mera sottrazione della documentazione non esonera il contribuente dall’obbligo di dimostrare diligentemente l’impossibilità di produrla o ricostruirla.
Massime di principio
- La mancata produzione dei documenti richiesti durante il controllo fiscale può comportare la loro inutilizzabilità nel successivo giudizio.
- Un evento straordinario, come un furto, non è sufficiente da solo a giustificare la mancata esibizione: il contribuente deve documentare l’evento e dimostrare di essersi attivato diligentemente per ricostruire la contabilità.
- Quando la documentazione originale è indisponibile, è opportuno richiedere tempestivamente copie a fornitori, banche, consulenti e altri soggetti coinvolti, conservando prova delle richieste effettuate.
- La prova dell’esistenza dei costi e la prova dell’impossibilità di produrre la relativa documentazione sono questioni distinte: entrambe devono essere adeguatamente dimostrate.
- In assenza di documentazione contabile attendibile e tempestivamente esibita, l’Amministrazione può ricorrere a una determinazione analitico-induttiva del reddito.
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