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Sentenza

Sentenza n. 14162/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento, previa adozione di misura cautelari, - del decreto del 4 maggio 2023, pubblicato in data 9 maggio 2023 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1188 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1938 unità; - della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per esame, a 1188 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1938 unità, approvata con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 4 maggio 2023, pubblicato in data 9 maggio 2023 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; - del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del 29 marzo 2023, codice ID 1615502, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per l’assunzione di 1188 Allievi Agenti della Polizia di Stato per “alterazione della composizione corporea (PBF=26,6%) ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tabella A del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015”; - dei relativi verbali, atti ed accertamenti medici afferenti all’accertamento dei requisiti psico-fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta misurato al ricorrente un indice di massa grassa, detto anche composizione corporea PBF, del 26,6 %; - di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psico - fisici; - del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all’emanazione del provvedimento di esclusione; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata”; - ove occorra e per quanto di ragione, del d.p.r. n. 207/2015, recante il “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordimento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015 n.2”, nonché della “Direttiva Tecnica” per l’attuazione del predetto regolamento, approvata con decreto del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dell’11 marzo 2016; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 12, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di inidoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con Decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202308760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità per alterazione della composizione corporea, unitamente alla graduatoria concorsuale e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione medica il 29 marzo 2023, fondato sull'accertamento di una massa grassa del 26,6%, superiore alla soglia prevista, nonché la graduatoria finale e gli atti connessi. Ha dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, erronea valutazione e travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, errore nel metodo di accertamento, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, oltre alla violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 207/2015, della relativa direttiva tecnica, del d.P.R. n. 90/2010 e dell'art. 3 l. n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che la misurazione fosse inattendibile per errore o malfunzionamento dello strumento; che la Commissione avesse effettuato una seconda misurazione, con esito compatibile con l'idoneità, senza documentarla; e che un esame bioimpedenziometrico eseguito nove giorni dopo presso una struttura privata avesse rilevato una massa grassa del 24,1%.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricordato che, in materia di accertamenti sanitari concorsuali, la tutela caducatoria presuppone la deduzione di elementi oggettivi idonei a porre seriamente in dubbio l'attendibilità dell'accertamento amministrativo; qualora il candidato contesti in modo serio e specifico tale accertamento, il giudice deve disporre gli approfondimenti istruttori necessari. Nel caso concreto, però, tali elementi non sono stati forniti. Il documento relativo all'esame bioimpedenziometrico del 7 aprile 2023 non è stato ritenuto sufficiente perché proveniva da un medico nutrizionista psicoterapeuta privato e non da una struttura del Servizio sanitario nazionale, risultava privo della firma del professionista e la sottoscrizione presente riguardava soltanto l'iscrizione dell'associazione all'elenco previsto dall'art. 5 l. n. 24/2017, senza riferimenti all'accertamento del candidato. Anche la dedotta seconda misurazione non è stata valorizzata: non risultava da alcun documento, era stata contestata dall'amministrazione e il ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova. La nota del Presidente della Commissione del 12 aprile 2023, relativa a una prova per verificare il corretto funzionamento dei contatti dello strumento, non dimostrava l'esecuzione di una successiva misurazione ufficiale idonea a smentire quella del 26,6%. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, Tabella A, d.P.R. n. 207/2015

    alterazione della composizione corporea (PBF 26,6)

    La disposizione è stata applicata quale parametro normativo per valutare l'idoneità fisica al concorso, in relazione alla percentuale di massa grassa accertata.

  • d.P.R. n. 207/2015

    Il regolamento disciplina i parametri fisici per l'ammissione ai concorsi nelle Forze di polizia; il giudizio è stato ritenuto legittimo in assenza di elementi oggettivi idonei a contestare l'attendibilità della misurazione.

  • art. 5 l. 8 marzo 2017, n. 24

    Il riferimento all'iscrizione dell'associazione nell'elenco previsto dalla norma non attribuisce, da solo, al documento privato valore probatorio sufficiente quanto all'accertamento sanitario eseguito sul candidato.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di violazione dell'obbligo di motivazione non è stata accolta, non essendo emersi elementi idonei a infirmare il giudizio medico contestato.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un giudizio sanitario di non idoneità concorsuale richiede la deduzione e la produzione di elementi oggettivi, seri e specifici idonei a porre in dubbio l'attendibilità dell'accertamento amministrativo.
  • Quando il candidato contesta in modo serio e specifico l'attendibilità di un accertamento sanitario concorsuale, il giudice amministrativo deve procedere agli opportuni approfondimenti istruttori; in mancanza di un adeguato principio di prova, il giudizio amministrativo può essere confermato.
  • Un certificato o referto proveniente da un professionista privato, privo della sottoscrizione riferibile all'accertamento effettuato sul candidato e non proveniente da una struttura del Servizio sanitario nazionale, non è di per sé sufficiente a smentire un accertamento sanitario concorsuale.
  • La mera allegazione di una seconda misurazione o di un malfunzionamento dello strumento non è sufficiente a contestare l'accertamento ufficiale quando tali circostanze non risultino documentate e siano state specificamente contestate dall'amministrazione; occorre almeno un principio di prova.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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