Cassazione Civile, Ordinanza n. 29273/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori relativi a prodotti in ferro asseritamente commissionati da un privato. L'ingiunto aveva opposto di non avere mai concluso alcun contratto con la società, sostenendo di avere intrattenuto rapporti commerciali con un terzo al quale aveva anche versato somme corrispondenti al corrispettivo richiesto, chiedendo altresì la chiamata in causa di tale terzo. La corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non dimostrato il vincolo contrattuale tra la società e il preteso committente, sul rilievo che la sola prova dell'esecuzione delle opere non bastava a provare l'accordo contrattuale. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 1655, 1326, 1327 e 2697 c.c. e degli artt. 99, 100, 113, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avrebbe valutato i documenti prodotti, dai quali sarebbe emerso il rapporto contrattuale con il resistente e, quindi, il credito per le opere eseguite.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. La ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC il 25 settembre 2019, ma non aveva depositato, entro il termine di legge e unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, né tale relata risultava nel fascicolo. Inoltre, il ricorso per cassazione era stato notificato il 18 novembre 2019, cioè oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello, circostanza che non consentiva di superare la mancanza documentale. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato invece dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è richiamato solo come base formale del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 369 c.p.c.
il deposito del ricorso deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta a pena di improcedibilità
art. 369 c.p.c.
deve essere depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione quando la sentenza sia stata notificata
art. 325 c.p.c.
termine breve di impugnazione
se la sentenza è notificata, opera il termine breve per proporre impugnazione
art. 372 c.p.c.
consente il deposito successivo di alcuni documenti nei casi previsti, ma non sana la mancata osservanza del necessario deposito nei termini
art. 1655 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la sussistenza di un contratto di appalto
art. 1326 c.c.
richiamato dal ricorrente sul perfezionamento dell'accordo contrattuale
art. 1327 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la conclusione del contratto mediante esecuzione
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della conclusione del contratto
art. 99 c.p.c.
richiamato dal ricorrente fra le norme processuali asseritamente violate
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente fra le norme processuali asseritamente violate
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente fra le norme processuali asseritamente violate
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove documentali
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove documentali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di improcedibilità è dovuto, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando risulti che la sentenza impugnata è stata notificata e quindi operi il termine breve di impugnazione, il ricorrente ha l'onere di depositare, insieme al ricorso e nei termini di legge, la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione.
- La mancanza del deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, e non è sanata dalla sola costituzione o dal controricorso della controparte.
- L'improcedibilità può essere esclusa solo se la notificazione del ricorso per cassazione sia avvenuta entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza oppure se la relata risulti prodotta dalla controparte o già presente nel fascicolo d'ufficio.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve, non può supplire alla mancata produzione della documentazione richiesta per dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
- Se il ricorso è dichiarato improcedibile e la controparte non svolge difese, non va pronunciata condanna alle spese; resta fermo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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