Cassazione Penale, Sentenza n. 7402/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato che, nelle more del giudizio, il resistente Giancarlo Falchi è deceduto. Per tale motivo il ricorso del Procuratore Generale non poteva essere accolto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti e risultando sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame. P.Q.M. il ricorso è stato rigettato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terni) che aveva assolto Giancarlo Falchi dal reato di furto aggravato di energia elettrica perchè non punibile per la speciale tenuità del fatto. Il Procuratore Generale denunciava la erronea applicazione della legge penale da parte del giudice di merito.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Disciplina procedurale relativa alla discussione orale; nel caso le parti non hanno richiesto la discussione orale ed è stata letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale.
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15
Proroga, quanto alla disciplina processuale, delle disposizioni introdotte dal d.l. 137/2020; richiamato per spiegare la continuità della disciplina processuale applicata.
Precedente di legittimità
Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108
Giurisprudenza che afferma l'impossibilità di accogliere un ricorso avverso sentenza di proscioglimento quando il soggetto prosciolto è deceduto, per sopravvenuta carenza di legittimazione e assenza del contraddittorio.
art. 131-bis c.p. (evincibile dalla sentenza impugnata)
Norma che consente la non punibilità per speciale tenuità del fatto; il Tribunale ha motivato l'assoluzione invocando questa causa di non punibilità.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo una sentenza di proscioglimento/assoluzione, il ricorso della pubblica accusa può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza del contraddittorio e mancanza di legittimazione al gravame; la Cassazione tende a rigettare in tali casi.
- La pubblica accusa prima di proseguire con impugnazioni deve accertare la persistenza della posizione processuale dell'imputato; la morte del soggetto estingue l'azione penale nei confronti della persona e impedisce il normale svolgimento del contraddittorio.
- L'applicazione della speciale tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere oggetto di impugnazione per presunta errata applicazione, ma tale rimedio è precluso se sopravviene la morte dell'imputato, salvo che non sorgano questioni autonome non personali.
- Le modifiche e proroghe procedurali (es. d.l. 137/2020 e d.l. 228/2021) riguardano modalità di discussione e ammissione degli atti ma non incidono sul principio per cui la morte dell'imputato ostacola l'instaurazione del contraddittorio necessario in sede di impugnazione.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente lo stato di vita dell'imputato e valutare l'eventuale ritiro del ricorso o la sua definizione negoziale quando rilevabile l'estinzione del processo per causa di morte.
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