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Sentenza

Sentenza n. 5138/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante della sentenza n. 12829/2024 del 12/12/2024 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202510189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 12829/2024 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza ordinaria aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui, mediante la Carta elettronica del docente, per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente aveva quindi chiesto l'ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Quanto alla parte relativa alle spese processuali distratte, il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità, poiché la distrazione attribuisce al difensore un diritto autonomo nei confronti della parte soccombente e, quindi, la legittimazione esclusiva ad agire per l'esecuzione del relativo credito. La ricorrente ha rinunciato a tale capo, insistendo soltanto per l'esecuzione della statuizione relativa alla Carta elettronica del docente.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda concernente le spese processuali distratte in favore dei procuratori antistatari e ha accolto la domanda residua di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Roma era passata in giudicato, che il titolo era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva eseguito il giudicato, il Collegio ha ordinato di mettere a disposizione della ricorrente la Carta elettronica del docente per l'importo complessivo di 2.500 euro entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale inerzia successiva, un commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non è stata applicata la penalità di mora, ritenuta allo stato non necessaria, salva una possibile successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso tale termine senza adempimento, l'ottemperanza può essere azionata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, come avvenuto per il profilo di legittimazione relativo alle spese processuali distratte.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro la pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di una persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inottemperanza.
  • La distrazione delle spese processuali in favore del difensore attribuisce a quest'ultimo un diritto autonomo nei confronti della parte soccombente; di conseguenza, la legittimazione ad agire per l'esecuzione del relativo credito spetta al difensore distrattario e non alla parte assistita.
  • La penalità di mora non è automatica nel giudizio di ottemperanza: può essere esclusa quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti, restando possibile una successiva applicazione in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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