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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17696/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava la domanda proposta da una figlia contro il padre per far accertare l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un immobile sito in Catanzaro. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, rigettandola per difetto di prova di un atto di interversione del possesso: secondo il giudice di merito, la detenzione dell’immobile era inizialmente fondata sul consenso del genitore proprietario, che aveva destinato il bene a casa familiare della figlia. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. per asserita inammissibilità del gravame; (2) violazione degli artt. 167, 183 e 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione dei fatti; (3) violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che alcune missive del padre dimostrassero la consapevolezza del possesso uti dominus della figlia; (4) violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c. per mancato riconoscimento della presunzione di possesso in capo a chi esercita potere di fatto sulla cosa; (5) erronea applicazione dell’istituto della tolleranza. La memoria depositata ha riproposto sostanzialmente le stesse doglianze, insistendo sul mancato esame di due missive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto specifico l’atto di appello, in linea con la giurisprudenza sulla sufficienza di censure idonee a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché le censure non si confrontavano con la ratio decidendi, basata sull’accertamento in fatto secondo cui il rapporto della ricorrente con l’immobile era originato da un consenso del genitore proprietario e, quindi, da una detenzione non utilmente usucapibile in mancanza di prova di interversione del possesso. Anche il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché investiva valutazioni di merito. È stata disposta la compensazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto difese, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento di definizione camerale

    utilizzato per la proposta del relatore e per la decisione in camera di consiglio

  • art. 342 c.p.c.

    l’onere di specificità dei motivi di appello è assolto quando le argomentazioni dell’appellante consentono di individuare con certezza le censure contro la decisione di primo grado

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ne esclude la violazione sul presupposto della specificità dell’appello

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contestazione dei fatti

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contestazione dei fatti e svolgimento del contraddittorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre l’efficacia della non contestazione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in tema di usucapione della proprietà immobiliare

  • art. 1141 c.c.

    richiamato in tema di presunzione di possesso e di interversione del possesso

  • art. 1140 c.c.

    richiamato in tema di nozione di possesso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • In tema di specificità dei motivi di appello, l’onere di cui all’art. 342 c.p.c. è soddisfatto anche senza formule sacramentali, purché dall’atto si possano individuare con certezza le censure rivolte alla decisione impugnata.
  • Le censure di legittimità sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con la concreta ragione decisiva posta a fondamento della pronuncia di merito.
  • In tema di usucapione, chi invoca l’acquisto deve provare un possesso utile ex art. 1158 c.c.; se l’originaria relazione con il bene nasce da consenso del proprietario, occorre dimostrare un atto di interversione del possesso, non essendo sufficiente il mero godimento del bene.
  • Le doglianze che richiedono una rivalutazione del materiale probatorio o dell’accertamento in fatto non sono, di regola, scrutinabili in cassazione se presentate come violazione di legge o omesso esame, quando in realtà mirano a ottenere un diverso apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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