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Sentenza

Sentenza del 19/11/2021 n. 35507 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRES e IRAP per il 2004 e contestazioni correlate: l'Agenzia sosteneva che le sostituzioni di apparecchiature effettuate nell'ambito di garanzia dovevano essere documentate per beneficiare della non imponibilità IVA; inoltre erano contestate omissioni di ritenute IRPEF su somme corrisposte all'amministratore e l'indebita deduzione di costi.

La decisione

Il procedimento in Cassazione è stato dichiarato estinto perché la contribuente, nel corso del giudizio di legittimità, ha avviato la definizione prevista dal D.L. n.119/2018 (art.6) e ha versato le somme a rate; non risultando notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro il 31/12/2020, il processo è stato dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato invece disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, atteso il carattere eccezionale della misura (art.13 DPR n.115/2002) limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 119 del 2018

    art. 6, commi 10, 12 e 13

    Prevede la possibilità di definizione della controversia con sospensione del processo se il contribuente chiede la definizione e versa le somme; in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto il processo è dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e va applicato solo nei casi tassativi (es. rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell'impugnazione), non per ogni estinzione del processo.

Massime di principio

  • La richiesta e l'effettivo versamento previsti dall'art.6 D.L. 119/2018 sospendono il processo; se non si provvede alla istanza di trattazione entro i termini il giudizio può essere dichiarato estinto, senza decisione di merito.
  • La dichiarazione di estinzione non risolve le questioni di merito: il rapporto sostanziale può essere definito fuori dal giudizio (con pagamento), ma non si ottiene una pronuncia favorevole sulla fondatezza delle contestazioni.
  • Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione normativa; chi valuta la definizione deve considerare anche questo onere.
  • Il raddoppio del contributo unificato è una sanzione eccezionale e non si applica automaticamente in caso di estinzione: occorrono i presupposti specifici (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
  • Sulle questioni IVA relative a prestazioni di garanzia: la documentazione richiesta per considerare non imponibile la sostituzione è valutata in relazione alle concrete modalità (riparazione in loco o riconsegna del bene). Se il bene resta nella disponibilità del cliente o è riparato in loco, può non essere necessaria la doppia annotazione; se invece il bene viene restituito e poi riconsegnato, la documentazione integrativa diventa rilevante.

Testo integrale

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