Cassazione Penale, Sentenza n. 33980/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 21 ottobre 2025 con cui la Corte d’appello di Ancona, riformando l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Macerata, lo aveva condannato per violenza sessuale e lesioni personali, riconoscendo l’attenuante della minore gravità e la continuazione, alla pena di tre anni di reclusione, oltre pene accessorie, risarcimento del danno con provvisionale immediatamente esecutiva e spese processuali. Secondo la ricostruzione accolta in appello, il 9 luglio 2019 l’imputato aveva costretto una persona all’epoca minorenne a un rapporto sessuale vaginale completo, contro la sua volontà, trattenendola per le spalle e provocandole ecchimosi giudicate guaribili in otto giorni. Con il primo motivo la difesa ha dedotto violazione dell’art. 190-bis c.p.p., vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, contestando la rinnovazione del suo esame e indicando contraddizioni sulla dinamica, sulle reazioni e sulle lesioni. Con il secondo ha lamentato omessa o illogica valutazione delle prove medico-legali, delle consulenze e della testimonianza dell’addetto all’autolavaggio, oltre al travisamento della consulenza tecnica d’ufficio. Con il terzo ha denunciato la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata e del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la Corte d’appello avrebbe riformato l’assoluzione senza confutare adeguatamente le ragioni del primo giudice. Con il quarto ha contestato la sussistenza del costringimento e del dolo della violenza sessuale, prospettando un consenso o, comunque, un ragionevole dubbio sulla percezione del dissenso. Con il quinto ha censurato la rinnovazione istruttoria limitata all’esame della persona offesa, senza nuovo esame dell’imputato, deducendo violazione dell’art. 603 c.p.p., del contraddittorio e delle garanzie convenzionali. Con il sesto ha contestato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il quinto motivo, per l’omessa rinnovazione dell’esame dell’imputato le cui dichiarazioni erano state rese e valutate in primo grado e avevano contribuito in modo decisivo all’assoluzione, e il terzo motivo, per insufficiente confronto con le ragioni assolutorie. Ha dichiarato assorbiti i motivi primo, secondo, quarto e sesto, fatta salva la manifesta infondatezza della censura relativa all’art. 190-bis c.p.p. sulla rinnovazione dell’esame della persona offesa.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Ancona con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo giudizio. Ha stabilito che non sussiste un obbligo generalizzato di esaminare in appello l’imputato le cui dichiarazioni non siano state assunte o valutate in primo grado; l’esame è invece dovuto quando l’imputato abbia reso dichiarazioni pro se in primo grado e queste siano state valutate e siano decisive per l’assoluzione poi riformata, secondo la disciplina della rinnovazione della prova dichiarativa. Ha inoltre rilevato che la sentenza di appello non aveva confutato specificamente le ragioni decisive dell’assoluzione, fondata sul ragionevole dubbio circa il dolo, né aveva spiegato adeguatamente perché la ricostruzione alternativa del Tribunale fosse insostenibile. La censura relativa all’art. 190-bis c.p.p. per la rinnovazione dell’esame della persona offesa è stata giudicata manifestamente infondata; gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Il nuovo giudizio dovrà quindi affrontare i profili indicati dalla Cassazione, compresa la rinnovazione dell’esame dell’imputato e la motivazione rafforzata richiesta per il ribaltamento dell’assoluzione. La Corte non ha pronunciato una decisione definitiva sulla responsabilità penale né sulle statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, c.p.p.
La previsione normativa appena citata, piuttosto, anche in ragione del principio di proporzionalità, deve essere intesa come diretta a fissare l'obbligo di procedere a rinnovazione istruttoria con riferimento alla prova dichiarativa la cui valutazione è stata ritenuta o comunque sia risultata rilevante ai fini della decisione di proscioglimento del giudice di primo grado.
La rinnovazione in appello non comporta l’esame automatico di ogni possibile dichiarante: riguarda la prova dichiarativa che abbia avuto rilevanza per la decisione assolutoria impugnata. Quando le dichiarazioni dell’imputato, rese in primo grado e valutate dal giudice, siano decisive per l’assoluzione poi riformata, il loro esame deve essere rinnovato.
art. 603, comma 3-ter, c.p.p.
In particolare, il riferimento ai «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», per la sua latitudine semantica, implica un'area di applicazione che comprende anche l'apprezzamento di dichiarazioni contenenti una prospettazione del fatto in linea con la soluzione accolta dalla sentenza di proscioglimento e non espressamente ritenute, da questa decisione, inattendibili o comunque irrilevanti.
I motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa comprendono anche le dichiarazioni che sostengono la ricostruzione accolta dal proscioglimento, pur se la sentenza non le qualifica espressamente come attendibili o decisive.
art. 190-bis c.p.p.
Deve invece ritenersi doveroso per il giudice d'appello procedere alla rinnovazione dibattimentale dell'esame dell'imputato che, come nel caso in discorso, abbia reso dichiarazioni in causa propria, così come del coimputato dichiarante nello stesso procedimento, negli stessi limiti e termini di qualsiasi altra prova dichiarativa secondo la regola introdotta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura fondata sull’art. 190-bis c.p.p. rispetto alla rinnovazione dell’esame della persona offesa, perché tale rinnovazione era doverosa ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. nella riforma dell’assoluzione basata sulla valutazione della prova dichiarativa.
art. 609-bis c.p.
Se è vero che integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale la condotta invasiva della sfera della libertà e integrità sessuale altrui realizzata in assenza di un consenso non espresso neppure in forma tacita dalla persona offesa.
La violenza sessuale è integrata, sul piano oggettivo, dalla condotta sessuale invasiva compiuta senza consenso, anche tacito. Il consenso deve permanere per tutto il rapporto e la prosecuzione dopo una manifestazione di dissenso, anche per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà, integra il reato.
art. 50 c.p.
Il consenso, in quanto elemento negativo della fattispecie, la cui esistenza si pone come impeditiva ai fini della completa integrazione del reato, deve perdurare pacificamente nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità.
Nel contesto della violenza sessuale, il consenso opera come elemento che impedisce l’integrazione del reato e deve sussistere senza interruzioni per l’intera durata del rapporto; la sentenza richiama tale regola nel valutare il consenso quale elemento impeditivo.
Massime di principio
- In caso di appello del pubblico ministero contro un’assoluzione fondata sulla valutazione di prove dichiarative, la rinnovazione deve riguardare le dichiarazioni che abbiano avuto rilevanza per il proscioglimento. Non sussiste un obbligo generalizzato di esaminare l’imputato se le sue dichiarazioni non sono state assunte o valutate in primo grado.
- Quando l’imputato abbia reso dichiarazioni in causa propria nel giudizio di primo grado e queste siano state valutate e siano decisive per l’assoluzione, il giudice d’appello che intenda ribaltare la decisione deve rinnovarne l’esame, secondo le regole applicabili alle prove dichiarative.
- La prova dichiarativa rilevante ai fini della rinnovazione comprende dichiarazioni la cui prospettazione del fatto sia coerente con l’esito assolutorio, anche se la sentenza di primo grado non le abbia espressamente definite attendibili o decisive.
- Il giudice d’appello che riforma integralmente un’assoluzione deve delineare il proprio ragionamento probatorio alternativo e confutare specificamente gli argomenti più rilevanti della decisione riformata, illustrandone incompletezza o incoerenza. Non è sufficiente proporre una diversa lettura delle medesime prove senza spiegare perché la conclusione assolutoria sia insostenibile.
- La motivazione rafforzata richiesta per la riforma dell’assoluzione non impone l’acquisizione di prove nuove: dopo la rinnovazione dovuta, il giudice può rivalutare le prove già acquisite, ma deve giustificare in modo puntuale e persuasivo il diverso apprezzamento.
- Integra l’elemento oggettivo della violenza sessuale la condotta sessuale invasiva compiuta senza consenso, anche tacito. Il consenso deve permanere durante l’intero rapporto; la prosecuzione dopo un dissenso, anche non esplicito ma manifestato mediante fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà, integra il reato.
- Ai fini del dolo della violenza sessuale rileva la consapevolezza dell’assenza di una chiara manifestazione di consenso. Un errore sull’espressione del dissenso non è di regola idoneo a escludere l’elemento soggettivo; il dubbio può assumere rilievo quando l’errore si fondi su manifestazioni positive di volontà della persona offesa dal contenuto espressivo concretamente equivoco.
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