Cassazione Civile, Ordinanza n. 35661/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
Una società garante collettiva aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori, in relazione a somme pagate quale garante in favore della banca creditrice. Gli ingiunti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo e, oltre a contestare la pretesa monitoria, formulavano domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare la nullità totale delle fideiussioni personali per contrasto con norme imperative in materia antitrust, assumendo che le clausole riproducessero lo schema ABI 2003. Il tribunale adito, ritenendo che la domanda di nullità rientrasse nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, rimetteva l'intera causa al tribunale sede di detta sezione. La ricorrente censurava tale provvedimento deducendo: falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. e violazione degli artt. 645, 33 e 103 c.p.c.; sosteneva che la questione di nullità non potesse travolgere l'intero processo né incidere sul rapporto monitorio; invocava la competenza funzionale inderogabile del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.; affermava infine che la doglianza dei fideiussori avesse natura di mera eccezione e non di domanda riconvenzionale idonea a fondare l'applicazione dell'art. 34 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza solo nei termini della ripartizione delle cause: ha dichiarato la competenza del Tribunale di Enna sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e, separatamente, la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, sulla domanda riconvenzionale di nullità delle fideiussioni. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva rimesso l'intera controversia al tribunale sede della sezione imprese, chiarendo che il giudice dell'opposizione doveva separare le cause. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 34 c.p.c.
La domanda di nullità proposta in via riconvenzionale può imporre la separazione delle cause quando investe una questione riservata alla competenza di un diverso giudice specializzato; non consente di attrarre l'intero processo se permane la competenza funzionale inderogabile del giudice dell'opposizione.
art. 645 c.p.c.
La competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sulla causa di opposizione è inderogabile e non viene meno per ragioni di connessione; se una riconvenzionale appartiene ad altro giudice, occorre separare i giudizi.
art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle controversie antitrust richiamate dalla norma.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990
La verifica della nullità del contratto "a valle" presuppone l'accertamento della nullità dell'intesa vietata "a monte".
art. 103 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per negare che la connessione possa modificare la competenza funzionale del giudice dell'opposizione.
art. 295 c.p.c.
La coordinazione tra i giudizi separati può essere affidata alla sospensione, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è inderogabile e non può essere alterata da questioni connesse o da domande riconvenzionali appartenenti alla competenza di un diverso ufficio giudiziario.
- Quando nell'opposizione a decreto ingiuntivo venga proposta una domanda riconvenzionale devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, il giudice deve separare le cause: trattiene la causa monitoria e rimette la riconvenzionale al giudice specializzato competente.
- L'azione volta a far dichiarare la nullità di una fideiussione riproduttiva dello schema ABI 2003 integra una controversia antitrust devoluta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, perché implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata a monte.
- Nel regolamento di competenza la Corte può esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito per verificare la natura effettiva della domanda proposta e distinguere tra eccezione e domanda riconvenzionale.
- La connessione tra giudizi separati non legittima l'attrazione dell'intera causa davanti al giudice della riconvenzionale quando esista una competenza funzionale inderogabile sulla domanda principale.
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