Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14888/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza n. 1510/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria Teresa Consiglio, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 1583/2023, pubblicata in data 07/02/2024 e notificata il 16/06/2024, passata in giudicato. nonchè con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202605869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di € 15.864,08 oltre interessi e al riconoscimento di 12 punti per un incarico di supplenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato a pagarle € 15.864,08 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e a riconoscerle 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto svolgere, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia. È stata inoltre richiesta la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato né giustificato la propria inerzia. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, stabilendo che il commissario operi senza compenso entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo non equa la misura nel caso concreto, anche in considerazione delle iniziative recentemente intraprese dall'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non equa l'applicazione di tale misura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi derivanti da un giudicato e non fornisce giustificazioni per l'inerzia, il giudice deve dichiararne l'obbligo di esecuzione e assegnare un termine per adempiere.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nell'organo amministrativo competente per materia, affinché provveda in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta dell'interessato.
  • La fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la misura può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete e delle iniziative intraprese dall'Amministrazione, non risulti equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.