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Sentenza

Sentenza n. 2518/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 181/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.02.2025.

Giustizia amministrativa202504564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma complessiva di euro 1.500,00. Dedotta l'inottemperanza del Ministero, la ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito depositando un ordine di pagamento, senza tuttavia dimostrare l'avvenuto integrale soddisfacimento del credito al momento della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di eseguirlo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando la somma di euro 1.500,00. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, ma serve a consentirne il soddisfacimento secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, l'importo indicato dalla ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'importo dovrà essere verificato in concreto, anche quanto a misura e decorrenza degli interessi, sulla base del titolo e degli artt. 1283 e seguenti c.c. Il TAR ha ritenuto inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sicché l'azione di ottemperanza era procedibile. Per il caso di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Riconosce l'esperibilità del giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel titolo giudiziale quale modalità di soddisfacimento del credito riconosciuto alla ricorrente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per verificare la misura e la decorrenza degli interessi dovuti, la cui quantificazione va effettuata in sede di esecuzione senza che la somma indicata dal creditore sia definitivamente vincolante.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria già accertata con giudicato non costituisce il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti e secondo i criteri risultanti dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti già compiuti.
  • La somma indicata dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto all'importo residuo e agli interessi; il giudice dell'ottemperanza deve consentire la verifica dell'esatta misura del capitale ancora dovuto e degli interessi, inclusi misura e decorrenza, sulla base del titolo e della legge.
  • Per l'esecuzione coattiva di un titolo giudiziale di pagamento nei confronti di un'Amministrazione dello Stato deve essere previamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
  • Quando l'Amministrazione non ha adempiuto al giudicato al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, la successiva costituzione in giudizio con il deposito di un ordine di pagamento non esclude l'inottemperanza già verificatasi né impedisce, di per sé, l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato per l'adempimento, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore.
  • Non è dovuto un compenso autonomo al commissario ad acta quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato e riguarda attività proprie della struttura amministrativa di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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