Sentenza n. 5039/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata di Italia ad Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare e presentare la domanda di visto per motivi di studio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare e presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza diretta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha comunicato che la pratica relativa all’ammissione del ricorrente risultava ancora “in sospeso” sul portale Universitaly e che, pertanto, non era ancora possibile fissare l’appuntamento. La parte ricorrente non ha contestato tale circostanza in punto di fatto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La permanenza della pratica in sospeso sul portale Universitaly impedisce infatti, allo stato, di fissare l’appuntamento e, soprattutto, in mancanza dell’ammissione del richiedente allo studio presso un’istituzione situata in Italia, non può comunque essere rilasciato il visto richiesto. Tale sopravvenienza priva il ricorrente di un interesse concreto e attuale alla decisione sull’azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposta dal ricorrente per contestare l’inerzia dell’amministrazione diplomatica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, emerga una circostanza non contestata che impedisce comunque l’adozione del provvedimento richiesto e rende priva di utilità concreta la decisione sull’inerzia amministrativa.
- In assenza dell’ammissione del richiedente allo studio presso un’istituzione situata nel territorio nazionale, non può essere rilasciato il visto di ingresso per motivi di studio; la pendenza o sospensione della relativa pratica priva quindi il richiedente di un interesse attuale alla decisione sull’azione contro il silenzio relativa alla fissazione dell’appuntamento.
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